La Suprema Corte ha affermato che nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale fondata sull’art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell’adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza, pronunciata all’esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile, che abbia assolto i medici in forza di accertamento sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e l’evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell’art. 1306, comma 2, c.c., dalla struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all’attore danneggiato, ove l’eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata. Pertanto, il fondamento della responsabilità per fatto degli ausiliari è l’accertamento del fatto colposo del personale medico ausiliario, in assenza del quale non si può parlare di alcuna responsabilità contrattuale dell’ente nei confronti del paziente.
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