Corte di Cassazione Sent. n.22047/2022 – Medici ospedalieri – La Suprema Corte ha affermato che al dirigente medico legale di primo livello, che abbia svolto le funzioni di dirigente medico legale di secondo livello, non essendo applicabili alla fattispecie in questione gli artt. 2103 c.c. e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, non spetta né la maggiorazione retributiva per l’esercizio di fatto di mansioni superiori, né l’indennità cd. sostitutiva, non prevista dall’art. 94 del c.c.n.l. E.P.N.E. dell’11.10.1997, a differenza di quanto disposto dall’art. 18 del c.c.n.l. dell’8 giugno 2000 per l’area della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale.
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