Il Consiglio di Stato ha affermato che i rapporti tra sanitario convenzionato esterno ed Unità sanitaria locale, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del Servizio sanitario nazionale, ovvero per la tutela della salute pubblica, corrispondono a rapporti libero-professionali, seppure qualificati come “parasubordinati”. Pertanto, i rapporti parasubordinati sono da ricondurre nell’ambito di quelli libero-professionali, proprio in ragione del fatto che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l’ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole a interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Il medico convenzionato, infatti, è un libero professionista, il quale svolge un incarico di pubblico servizio, sulla base di un contratto collettivo stipulato con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 502/92, cui non risultano applicabili quegli istituti e quelle norme che la legge riconduce ai rapporti di lavoro di tipo pubblicistico.