La Suprema Corte ha affermato che i trattamenti di carattere estetico, nei limiti in cui abbiano lo scopo di trattare o curare persone che a seguito di malattia o di handicap fisico congenito abbiano bisogno di intervento estetico, potrebbero rientrare nella nozione di “cure mediche” o di “prestazioni mediche” esente da IVA ai sensi degli artt. 10 e 18 del D.P.R. n. 633 del 1972, ma che l’onere della destinazione del trattamento a cure mediche, ai fini dell’esenzione IVA, grava sul contribuente che effettua le prestazioni.
