La Suprema Corte ha affermato che è responsabile il chirurgo plastico che effettua un intervento di mastoplastica additiva e sostituzione di protesi in una struttura ambulatoriale autorizzata solo per interventi da eseguirsi in anestesia locale, priva quindi dei requisiti necessari previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, quali la dotazione di un tavolo operatorio, della adeguata illuminazione e dei presidi igienici ed organizzativi appropriati, tali da garantire una corretta assistenza. Infatti, ai sensi della predetta normativa la sostituzione e riapplicazione di protesi si deve eseguire in sedazione e in regime di day surgery o con ricovero di almeno ventiquattro ore.
