La Corte Costituzionale ha affermato che è illegittimo l’articolo 83 c.p.p., nella parte in cui non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie, previste dall’articolo 10 della Legge n. 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli-Bianco).
In particolare, in un procedimento per omicidio colposo a carico di un dirigente medico, quest’ultimo aveva chiesto di poter citare in giudizio, come responsabile civile, la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria pubblica presso cui prestava servizio. Il giudice rimettente aveva ritenuto che la norma censurata violasse l’articolo 3 della Costituzione, determinando un’ingiustificata disparità di trattamento tra l’imputato assoggettato all’azione risarcitoria nel processo penale, al quale è precluso ottenere la citazione dell’assicuratore della struttura come responsabile civile, ed il convenuto che al contrario con la stessa azione in sede civile può chiamare in garanzia il medesimo assicuratore.
Dunque, anche in ambito sanitario l’assicurazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 24/2017 svolge una funzione “plurima” di garanzia, volta a tutelare sia i pazienti danneggiati, assicurando loro un ristoro diretto entro i limiti del massimale, sia i medici assicurati, che hanno diritto di essere manlevati dalle pretese risarcitorie della parte civile. Si tratta, del resto, di una misura che mira anche a contrastare la dannosa dinamica della medicina difensiva.
Pertanto, impedire al medico imputato di citare nel processo penale la compagnia assicuratrice determina una ingiustificata disparità di trattamento (in violazione dell’articolo 3 della Costituzione) rispetto a quanto avviene nel processo civile, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore.
Con tale pronuncia la Corte Costituzionale dichiara inoltre l’illegittimità conseguenziale dell’articolo 10, comma 2, della medesima Legge n. 24/2017, relativa ai medici che esercitano l’attività in regime libero-professionale. Anche nel caso di specie, infatti, l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del professionista svolge un’analoga funzione di garanzia a favore del paziente e del medico assicurato.
