La Suprema Corte ha affermato che dall’art. 39 del CCNL 8.6.2000 si evince che il dirigente medico trasferito mantiene il diritto a percepire la componente fissa della retribuzione di posizione (comma 3), mentre, evidentemente, la componente variabile, nella dinamica di cui al comma 6 della medesima disposizione, dipende dalla graduazione che riceve la posizione attribuita presso il nuovo ente. Ciò fermo restando che nessun risarcimento potrà esservi, se comunque già i restanti trattamenti del 2012 risultino superiori al trattamento complessivo del 2010, secondo le voci da considerare nel contesto di tale comparazione. Ciò in quanto non vi è luogo a risarcimenti se quanto corrisposto è già satisfattivo del dovuto e salvo ogni diverso ragionamento in proposito con effetto dalla cessazione del blocco stipendiale.
