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Senna (CAO nazionale) a on. Malavasi: “No all’Odontotecnico come Professione sanitaria”. Sua attività limitata alla fase artigianale, non può intervenire sui pazienti

“Lo stabilisce la Legge, lo conferma la Giurisprudenza: l’attività degli Odontotecnici è strettamente limitata alla fase tecnico‑artigianale e non clinica e non può invadere l’ambito proprio dell’esercizio sanitario, di competenza esclusiva degli Odontoiatri. Quella di Odontotecnico non può e non potrà, quindi, essere inclusa nel novero delle professioni sanitarie”.

A ribadirlo è, ancora una volta, il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri nazionale, Andrea Senna. Che ha indirizzato una nota in tal senso all’Onorevole Ilenia Malavasi, Componente della 12ª Commissione permanente Affari Sociali Camera dei Deputati. Malavasi – già prima firmataria di un emendamento al DDL Delega “Professioni sanitarie” volto all’individuazione della figura dell’Odontotecnico quale nuova professione sanitaria, accantonato nonostante il parere contrario del Governo e della Relatrice, e sul quale la CAO nazionale aveva fatto subito pervenire le sue osservazioni critiche – qualche giorno fa ha presentato, sullo stesso argomento, un’interrogazione al Ministro della Salute.

“Nell’osservanza dei rispettivi ruoli – considera Senna – riteniamo di non condividere la posizione espressa nella interrogazione. Questa opzione interpretativa, infatti, poggia su basi fragili”.

L’Odontoiatra – riepiloga – è il professionista che ha conseguito una Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria (Legge 24 luglio 1985, n. 409) e che è abilitato all’esercizio della professione Odontoiatrica occupandosi di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dei pazienti, mentre l’Odontotecnico è colui che svolge un’arte ausiliaria dopo aver frequentato l’Istituto professionale Odontotecnici della durata quinquennale e dopo aver effettuato l’esame di abilitazione ivi previsto al termine dell’ iter formativo, che, specializzato nella fabbricazione delle protesi dentarie, crea nel proprio laboratorio manufatti su misura del paziente”.

“L’attività svolta dall’Odontotecnico – aggiunge – è strettamente riservata a un momento non clinico, in assenza del paziente e al di fuori dello svolgimento di tutte le attività concernenti l’Odontoiatria. L’Odontotecnico è considerato “fabbricante” del dispositivo medico e, quindi, soggetto abilitato alla sua produzione, come precisato anche dal Tar. Secondo la normativa vigente, gli Odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dagli abilitati a norma di legge all’esercizio della Odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi. È in ogni caso vietato agli Odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata”.

“La disposizione è chiara – prosegue ancora Senna – nello statuire due principi fondamentali: il primo, in virtù del quale l’Odontotecnico può costruire apparecchi di protesi dentaria solo se riceve una specifica “richiesta” in tal senso (prescrizione medica) da uno dei soggetti, abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative all’esercizio dell’attività Odontoiatrica; il secondo, in forza del quale gli Odontotecnici non possono in alcun caso intervenire direttamente all’interno della bocca dei pazienti con alcuna manovra, nemmeno per raccogliere l’impronta dentale, attività riservata all’Odontoiatra”.

“Questi principi – evidenzia – sono sostenuti anche dalla giurisprudenza: numerose sentenze della Cassazione confermano che non può esserci commistione tra l’attività professionale di studio odontoiatrico e quella artigianale di laboratorio odontotecnico. Se così non fosse il rischio sarebbe quello di favorire pericolose confusioni e sovrapposizioni di ruoli, sino a creare aree grigie in cui possono con facilità insinuarsi fenomeni di abusivismo. Quei fenomeni che la legislazione vigente vuole scongiurare e che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte sanzionato, stabilendo i limiti e le modalità di esercizio dell’attività di Odontotecnico”.

In allegato, la nota.

Ufficio Stampa FNOMCeO
informazione@fnomceo.it
9 giugno 2026

Autore: Ufficio Stampa FNOMCeO

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