“Il Tribunale Amministrativo del Lazio afferma un principio essenziale: la prescrizione medica non può essere ridotta a un adempimento burocratico. Ogni prescrizione impegna autonomia, responsabilità e valutazione clinica del medico. Le esigenze organizzative, anche quando legittime e finalizzate al governo delle liste d’attesa, non possono comprimere la libertà prescrittiva né trasformare il medico in mero esecutore di decisioni altrui”.
Così il Presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, commenta la sentenza n. 11984 del Tar Lazio, pubblicata oggi, che, accogliendo il ricorso degli Ordini provinciali del Lazio, con l’intervento della FNOMCeO, annulla la Delibera regionale n. 1344 del 30 dicembre 2025 nella parte in cui imponeva al Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera scelta di formalizzare la prescrizione suggerita dal medico di struttura privata accreditata non abilitata al sistema per l’emissione di ricette dematerializzate. La Regione sosteneva che si trattasse solo di una misura organizzativa per governare le liste d’attesa e tracciare i flussi. Il TAR riconosce che la finalità organizzativa è chiara, ma accoglie il ricorso nel merito, perché la misura incide sulla sostanza dell’atto medico.
“I Giudici amministrativi – continua Anelli – hanno fatto proprie le nostre ragioni, le ragioni del Codice deontologico, e hanno ribadito in maniera inequivocabile che la prescrizione non è un atto amministrativo o meramente tecnico, ma un atto medico che implica autonomia, responsabilità, valutazione clinica e libertà. Sono i principi del nostro Codice di Deontologia medica, che si conferma costituire parametro normativo per la valutazione della condotta degli iscritti. Non, dunque, un atto meramente programmatico o etico-principiale, ma fonte normativa interna dell’ordinamento professionale, dotata di efficacia vincolante per tutti gli iscritti agli Albi”.
Il principio fondamentale della professione medica, così come riconosciuto dal Tar, “è quello della salvaguardia dell’autonomia di ogni medico nell’effettuazione della diagnosi e della conseguente prescrizione terapeutica, a tutela della salute del paziente, la cd. “libertà prescrittiva”. In materia di pratica terapeutica, pertanto, la regola di fondo deve essere l’autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali (cfr. Corte Cost. n. 169 del 12 luglio 2017) tenuto altresì conto del “carattere personalistico” delle cure sanitarie (cfr. Corte Cost., n. 169 del 2017) (cfr., da ultimo, Cons. Stato n. 7123/2025). Il punto di partenza da cui prendere le mosse ai fini dell’esame del ricorso è, conseguentemente, che qualunque atto prescrittivo richiesto non può estrinsecarsi al di fuori della piena autonomia del medico che licenzia tale atto; e che l’Amministrazione può incidere nell’àmbito prescrittivo di cui trattasi solo imponendo adempimenti che non vadano a incidere sull’ampiezza della possibilità di scelta diagnostico-terapeutica e, pertanto, non può intervenire limitando la libertà del medico nell’adozione delle scelte terapeutiche più necessarie per il trattamento dei pazienti”.
“La sentenza riconosce – spiega Anelli – che il governo delle liste d’attesa è un obiettivo pubblico rilevante, ma chiarisce che tale obiettivo non può essere perseguito sacrificando l’autonomia e la responsabilità del medico. L’organizzazione deve sostenere l’atto medico, non sostituirsi ad esso o svuotarlo di significato. La Regione può imporre adempimenti tecnici o organizzativi, ma non può introdurre automatismi che limitino la libertà prescrittiva, l’autonomia e la responsabilità del medico nella diagnosi e nella prescrizione terapeutica. E ciò a tutela della sicurezza delle cure e della salute del paziente, bene che la Costituzione riconosce quale incomprimibile”.
Secondo i Giudici amministrativi, la formula “il MMG è tenuto a compilare la prescrizione” crea un automatismo: il testo della Delibera regionale porta, dunque, a una sostanziale obbligatorietà per il Medico di Medicina generale di formalizzare una prescrizione decisa da altri.
“Nasce così – spiega Anelli – una dissociazione paradossale tra responsabilità e potere decisionale: il Medico di Medicina generale o il Pediatra di Libera scelta resta responsabile dell’atto prescrittivo, ma la delibera gli sottrae la vera valutazione clinica. Questo è il punto più rilevante sul piano deontologico, professionale e della sicurezza delle cure”.
Anche l’interpretazione della Regione, secondo il Tar, non regge. Se il MMG mantiene davvero libertà di valutazione, allora si crea una doppia validazione inutile; se invece non la mantiene, si viola l’autonomia professionale. In entrambi i casi, il sistema rischia di aggravare le procedure o creare stalli.
“Oggi è un giorno importante – conclude Anelli – perché non siamo semplicemente stati noi a vincere un ricorso: oggi hanno vinto i principi di autonomia, indipendenza, libertà prescrittiva; hanno vinto i principi del Codice di Deontologia medica; ha vinto la salute dei pazienti”.
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1 luglio 2026
Autore: Ufficio Stampa FNOMCeO
