Ammissione ai corsi di formazione in medicina generale – interrogazione e risposta del governo

Sull’ammissione dei laureati in medicina e chirurgia ai corsi di formazione scientifica in medicina generale –  La questione delineata nella interrogazione parlamentare in esame riguarda la mancata pubblicazione, per l’anno 2015, da parte della Regione Emilia Romagna, dell’avviso pubblico di ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in Medicina generale, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 401/2000. La legge in questione, all’articolo 3 prevede espressamente: "I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi".

Il Sottosegretario DE FILIPPO intervenuto in Commissione Igiene e Sanità nella seduta del 21.06.16 rileva che in data 7 marzo 2006, è stato emanato il decreto ministeriale recante i "Principi fondamentali per disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", in attuazione di quanto previsto dal comma 2, dell’art. 25, del decreto legislativo n. 368/1999, in base al quale le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema. Fa presente che, sulla scorta di tale normativa, ogni anno vengono emanati in ciascuna Regione i bandi di concorso per l’ammissione ai corsi regionali di formazione specifica in medicina generale. Il corso di formazione specifica in medicina generale, di durata triennale, è riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, si svolge sotto il controllo delle Regioni e delle Province Autonome e si conclude, previo superamento di un colloquio finale riguardante la discussione di una tesina elaborata su argomenti esaminati durante il corso stesso, con il rilascio, da parte delle medesime Regioni e Province autonome, di un diploma che costituisce il titolo indispensabile all’esercizio dell’attività di medico di medicina generale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

Il Sottosegretario chiarisce che per tutta la durata della formazione è inibita la contemporanea iscrizione o frequenza ad altri corsi di specializzazione o a dottorati di ricerca, così come è inibito l’esercizio di qualsiasi attività libero-professionale o dipendente, seppure precaria o di consulenza, ed ogni rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o altri Enti o Istituzioni pubbliche o private, anche con carattere saltuario o temporaneo.

Precisa inoltre che, secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 206/2007 (in attuazione della direttiva 2005/36/CE), in Italia la formazione specifica in medicina generale può essere svolta secondo due modalità differenti: quella a tempo pieno e quella a tempo ridotto. La tipologia ordinaria, in base a cui è prevista l’organizzazione del corso di formazione specifica in medicina generale, è quella del tempo pieno: la formazione ha una durata di almeno tre anni e deve svolgersi a tempo pieno presso centri ospedalieri e ambulatoriali, istituti e strutture di medicina generale, con la "partecipazione personale del candidato all’attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora" (comma 3, direttiva 2005/36/CE). La Regione Emilia-Romagna ha inteso segnalare, in particolare, che subito dopo la pubblicazione della normativa citata sono emersi problemi interpretativi circa la sua applicazione, tanto che il Ministero della Salute, in data 31 gennaio 2001 ha inviato una nota a tutte le Regioni, precisando che non possono, in alcun caso, essere prese in considerazione le richieste di ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale relativamente al biennio 2000/2002, perché tale modalità di accesso deve essere necessariamente regolamentata preventivamente in sede di bando di concorso di ammissione e di decreto ministeriale, concernente le metodologie di insegnamento e di apprendimento, ed i programmi delle attività tecniche e pratiche, nonché le articolazioni della formazione. Il bando dovrà, altresì, stabilire per ogni Regione il numero massimo dei soprannumerari ammissibili, con riferimento anche alla disponibilità di strutture e docenti, ed indicare i criteri per individuare l’attività libero-professionale compatibile con obblighi formativi.

Da allora ad oggi la Regione Emilia-Romagna, anche in sede di coordinamento interregionale, si è adoperata attivamente per cercare una soluzione condivisa per dare applicazione alla legge n. 401/2000, in considerazione del fatto che la ratio della norma contenuta all’articolo 3 è stata quella di ricomprendere i medici che al momento della abilitazione alla libera professione (successiva alla data del 31 dicembre 1994), non hanno potuto superare i limiti introdotti della decreto legislativo n. 256 dell’8 agosto 1991, intervenuti dopo l’iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia, e che si sono visti vietare l’iscrizione alle graduatorie regionali di settore se non in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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