Anche la normativa valorizza il ruolo dell’Odontoiatra

Il nome, Legge 175/92, potrebbe non dire molto ai non addetti ai lavori: eppure le “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie” sono una pietra miliare per la prevenzione di comportamenti scorretti che possono mettere a repentaglio la salute dei cittadini.

Ora una sentenza del Tribunale di Cosenza applica la Legge 175, dimostrandone la vigenza, a parte alcuni articoli sulla pubblicità superati dalla Bersani. Più precisamente, si tratta della sentenza n° 700/17 del Registro del Tribunale Ordinario di Cosenza, I Sezione Penale, che ha dichiarato responsabili del reato di ‘commercio di attrezzature sanitarie a non aventi titolo’ (art. 9, secondo e terzo comma) alcuni soggetti che, titolari di centro odontoiatrico, non erano iscritti all’Albo.

In un paese dove l’articolo 348 del Codice Penale punisce con una multa irrisoria, 516 euro, chi pratica l’abusivismo odontoiatrico (sono migliaia e tanti di questi, anche già denunciati e condannati, reiterano l’illecito); in un paese dove una studentessa può mettere le mani in bocca ai bambini e prescrivergli un apparecchio ortodontico, o può fare diagnosi e praticare anestesie e terapie nella tavernetta di casa, come ha denunciato ancora ieri sera la trasmissione Striscia la Notizia, ben vengano giudici che ribadiscono il ruolo dell’Odontoiatra a tutela della salute pubblica” afferma il presidente della Commissione Albo Odontoiatri, Giuseppe Renzo.
Che prosegue: “Questa sentenza conferma quanto da noi sempre evidenziato circa la necessità che le attrezzature per l’esercizio della nostra professione siano non solo acquistate, ma sottoposte alla diretta responsabilità del professionista iscritto all’Albo”.

Ma non basta – specifica Renzoancora una volta, viene confermata la vigenza della L. 175/92, di cui possono considerarsi abrogati soltanto gli articoli che riguardano il rilascio di una  autorizzazione per la pubblicità sanitaria. In particolare sottolineo il comma 5 dell’art. 5 della citata L. 175/92,  che testualmente prevede: ‘Qualora l’annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l’indicazione del direttore sanitario, l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno’ ”.

E questo è importante – sottolinea – perché sull’applicazione di tale normativa è attualmente in corso un contenzioso, promosso dalla Cao nazionale e portato poi sui territori, considerando che alcuni comuni iniziano finalmente ad applicare la normativa revocando le autorizzazioni precedentemente concesse”.

Ringrazio quindi – conclude – i colleghi Guarnieri, presidente della Cao di Cosenza, per l’attento lavoro, e Sandro Sanvenero, Segretario nazionale Cao, che tanto si è speso per l’applicazione di questa normativa. Chiamo a raccolta tutti i presidenti Cao perché siano sentinelle sul territorio, pronti a vigilare per la corretta applicazione della normativa, a tutela della salute pubblica, perché molte battaglie si possono vincere con l’impegno di tutti”.

E non sarà una battaglia facile: “Con l’ingresso massivo del capitale, la cui provenienza deve peraltro risultare sempre limpida – vuole aggiungere ancora Renzoil campo è sempre più disastrato: abbiamo notizia, e non parlo solo dei nostri Ordini, che molti professionisti della sanità stanno chiedendo la cancellazione dai rispettivi Albi, perché ritengono più utile e meno oneroso rimanere puri soci di capitale. Un modo per sfuggire al controllo degli Ordini a tutela della salute pubblica? A pensar male…”.

Ufficio Stampa FNOMCeO: informazione@fnomceo.it

(Comunicato dell’11/10/2017)

Autore: Redazione FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.