Annullamento Bando INPS per 900 medici esterni

Tar Lazio Sentenza n. 2566/16Annullamento Bando INPS 900 medici esterni – Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso volto ad ottenere l’annullamento dell’Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente di 900 medici, prioritariamente specialisti in medicina legale e/o in altre branche di interesse istituzionale.

FATTO: I ricorrenti chiedono l’annullamento dell’Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente di 900 medici, prioritariamente specialisti in medicina legale e/o in altre branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi professionali a tempo determinato finalizzati ad assicurare l’espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS centrali e territoriali, nella parte in cui all’art. 1 si prevede che sono incompatibili con l’assunzione dell’incarico i medici che al momento della sottoscrizione del contratto svolgano o abbiano svolto qualsiasi forma di collaborazione con CAF e Patronati negli ultimi tre anni, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale.

DIRITTO: Il ricorso appare inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto il bando indica espressamente l’oggetto della selezione quale “incarico” per la stipulazione di un contratto a tempo determinato, sicché non è possibile configurare alcuna instaurazione di un rapporto di impiego pubblico per i vincitori della selezione in questione, con conseguente esclusione di qualsiasi possibile richiamo all’art. 63 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001, stante il quale sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto pure al riguardo sostenuto dalla sezione con la sentenza 29 gennaio 2015, n. 1709 e dalla giurisprudenza nella stessa citata. Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 8522 del 29 maggio 2012 hanno affermato che  per aversi “procedure concorsuali di assunzione” ascritte al diritto pubblico con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, mentre quella in esame non ha ad oggetto una procedura di assunzione di pubblici dipendenti finalizzata al loro inserimento in organico o alla loro progressione da un’area professionale ad un’altra nell’ambito del preesistente rapporto di lavoro pubblico, ma ha per oggetto la formazione di elenchi preordinati alla selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale a medici esterni all’amministrazione con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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