• Home
  • Sentenze
  • Annullamento della graduatoria delle prove di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, per l’anno accademico 2007-2008

Annullamento della graduatoria delle prove di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, per l’anno accademico 2007-2008

Consiglio di Stato  – Annullamento della graduatoria delle prove di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, per l’anno accademico 2007-2008 – Il MIUR vince il ricorso. Il Consiglio di Stato ha affermato che l’Amministrazione ha ritenuto legittimamente e ragionevolmente di annullare il quesito inesatto e di evitare di annullare l’intera prova concorsuale. Ciò, dinanzi ad un numero esiguo di quesiti erronei (il n. 71 e il n. 79), risulta coerente con il principio di conservazione degli atti, di buon andamento dell’Amministrazione e di tutela dell’affidamento dei candidati che hanno superato le prove. (Sentenza n. 2673/15)

FATTO: L’attuale appellato e originario ricorrente si rivolgeva, con ricorso n. 8644 del 2007, con plurime censure, al Tribunale amministrativo della Lombardia per l’annullamento della graduatoria delle prove di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, per l’anno accademico 2007-2008, graduatoria in cui si era collocato al 123° posto su 108 posti messi a disposizione e previsti nel bando, nonché per l’annullamento del provvedimento ministeriale con cui erano stati annullati i quesiti n. 71 e 79 ed era stato disposto che la valutazione delle prove sarebbe avvenuta su 78 quesiti invece di 80 e, infine, per l’annullamento degli atti comunque connessi alle predette prove. Il Ministero dell’Università e della Ricerca e dall’Università degli studi di Milano Bicocca propone ricorso per la riforma della sentenza n. 32211 del TAR Lazio (Sezione Terza bis) del 9 settembre 2010 che riteneva fondate le doglianze con cui veniva eccepito il mancato riconoscimento del punteggio per la risposta esatta fornita al quesito n. 71 annullato insieme con il quesito n. 79 dal provvedimento ministeriale, riconoscimento che consentiva al ricorrente di rientrare nel novero dei candidati aventi titolo alla iscrizione e immatricolazione al corso di laurea,

DIRITTO
: L’annullamento in questione, operato in via di autotutela, deve essere vagliato, il che è avvenuto nella specie, sulla base dei canoni dell’interesse pubblico concreto e attuale, del ragionevole lasso di tempo per l’esercizio della autotutela e della valutazione dei contrapposti interessi. Di fronte, infatti, ad un quesito illegittimo, accertato mentre la procedura era in corso, l’Amministrazione nella sua discrezionalità che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale, ha ritenuto sussistere l’interesse pubblico a rimuovere l’illegittimità e, con immediatezza, ha valutato che il quesito n. 71, evidenziando più risposte esatte, aumentava il rischio di una risposta casuale esatta e incideva sulla par condicio tra i concorrenti. L’Amministrazione ha, quindi, ritenuto, legittimamente e ragionevolmente, di annullare il quesito inesatto e di evitare di annullare l’intera prova concorsuale. Ciò, dinanzi ad un numero esiguo di quesiti erronei (il n. 71 e il n. 79), risulta coerente con il principio di conservazione degli atti, di buon andamento dell’Amministrazione e di tutela dell’affidamento dei candidati che hanno superato le prove, affidamento su cui non può contare l’attuale appellato e originario ricorrente, per la evidente illegittimità del quesito n. 71. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso proposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dall’Università degli studi di Milano Bicocca).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.