Autismo – Legge 18 agosto 2015

Autismo – Sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2015 è stata pubblicata la legge 18 agosto 2015, n. 134 recante “ Disposizioni in  materia  di  diagnosi,  cura  e  abilitazione  delle persone con disturbi dello spettro autistico  e  di  assistenza  alle famiglie”. L’art. 1 (Finalità) stabilisce che la presente legge  prevede interventi finalizzati a garantire la  tutela  della salute, il miglioramento delle condizioni  di  vita  e  l’inserimento nella  vita  sociale  delle  persone  con  disturbi   dello   spettro autistico. L’art. 2 (Linee guida) al comma primo dispone che “nel rispetto degli equilibri programmati di finanza  pubblica  e tenuto conto  del  nuovo  Patto  per  la  salute  2014-2016,  con  la procedura di cui  all’articolo  5,  comma  1,  del  decreto-legge  13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8 novembre 2012, n. 189,  si  provvede  all’aggiornamento  dei  livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per  quanto  attiene  ai disturbi dello spettro autistico, delle  prestazioni  della  diagnosi precoce, della cura  e  del  trattamento  individualizzato,  mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più  avanzate  evidenze scientifiche disponibili”.Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome  di Trento e di Bolzano garantiscono  il  funzionamento  dei  servizi  di assistenza  sanitaria  alle  persone  con  disturbi   dello   spettro autistico, possono individuare centri di riferimento con  compiti  dicoordinamento dei servizi stessi  nell’ambito  della  rete  sanitaria regionale  e   delle   province   autonome,   stabiliscono   percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa  in  carico  di minori, adolescenti e adulti con disturbi  dello  spettro  autistico,verificandone l’evoluzione. L’art. 3 (Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico) dispone che nel rispetto degli equilibri programmati di finanza  pubblica  e tenuto conto  del  nuovo  Patto  per  la  salute  2014-2016,  con  la procedura di cui  all’articolo  5,  comma  1,  del  decreto-legge  13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8 novembre 2012, n. 189,  si  provvede  all’aggiornamento  dei  livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per  quanto  attiene  ai disturbi dello spettro autistico, delle  prestazioni  della  diagnosi precoce, della cura  e  del  trattamento  individualizzato,  mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più  avanzate  evidenze scientifiche disponibili. L’art. 4 (Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute) prevede che “entro  centoventi   giorni   dall’aggiornamento   dei   livelli essenziali di  assistenza  previsto  dall’articolo  3,  comma  1,  il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede,  in  applicazione  dei  livelli essenziali di assistenza medesimi, all’aggiornamento delle  linee  di indirizzo per la promozione ed  il  miglioramento  della  qualità  e dell’appropriatezza  degli  interventi  assistenziali  nei   disturbi pervasivi  dello  sviluppo  (DPS),  con  particolare  riferimento  ai disturbi dello spettro autistico, di cui all’accordo sancito in  sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le  linee  di  indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale”. L’art. 5 (Attività di ricerca) prevede che il Ministero della salute promuove lo sviluppo  di  progetti  di ricerca  riguardanti  la  conoscenza  del  disturbo   dello   spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative. Infine l’art. 6 (Clausola di invarianza finanziaria) dispone che “dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica”

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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