Cassazione Civile n. 9180/18 – Danno da lesione da consenso informato

Cassazione Civile n. 9180/18 – Danno da lesione da consenso informato – In tema di responsabilità del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento. E la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori quando siano configurabili conseguenze pregiudizievoli derivate dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in sé considerato, del tutto a prescindere dalla lesione incolpevole della salute del paziente.

FATTO E DIRITTO: Con atto di citazione notificato nel 2005, (Omissis) e (Omissis), in proprio e nella qualità di rappresentanti legali della figlia minore, e gli altri due figli maggiorenni (Omissis) e (Omissis), convennero in giudizio l’Azienda Sanitaria (Omissis) per sentirne accertare la responsabilità per la morte del figlio (Omissis), il quale, ricoverato il (Omissis) presso l’Ospedale di (Omissis) per “colica addominale di natura da determinarsi” e sottoposto il giorno dopo a intervento di appendicectomia, cui seguiva la somministrazione per via endovenosa del medicinale antiemetico Plasil, decedeva lo stesso giorno per intossicazione farmacologica. Lamentano in particolare che il bambino era stato sottoposto ad un intervento chirurgico non necessario, senza che i genitori venissero informati ai fini del consenso alla terapia chirurgica e all’anestesia, essendo il bambino allergico al latte e ad alcuni antibiotici, come da loro immediatamente segnalato al personale sanitario all’ingresso in ospedale.  In tema di responsabilità del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento. E la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori quando siano configurabili conseguenze pregiudizievoli derivate dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in sé considerato, del tutto a prescindere dalla lesione incolpevole della salute del paziente. Nel caso di specie il giudice del merito ha ritenuto provato che (decesso cagionato dalla somministrazione di Plasil quale anti ematico, conoscendo i genitori la sensibilità allergica o comunque intollerante ad alcuni farmaci), l’evoluzione degli accadimenti sia stata determinata proprio da una scelta non effettuata consapevolmente e liberamente dai genitori, avendo rappresentato anche tale risvolto un motivo di discordie successive tra i genitori circa la loro decisione di rivolgersi all’ospedale di (Omissis) piuttosto che ad altro presidio per le cure del bambino). Il ricorso dell’Asl deve essere quindi rigettato.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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