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Cassazione Civile Ord. n. 2070/18 – Risarcimento dei danni subiti a causa della non corretta esecuzione dell’intervento di interruzione volontaria di gravidanza

Cassazione Civile Ord. n. 2070/18 – Risarcimento dei danni subiti a causa della non corretta esecuzione dell’intervento di interruzione volontaria di gravidanza – La Corte di Cassazione ha affermato che nei casi in cui l’erronea esecuzione dell’intervento di interruzione della gravidanza determini una nascita indesiderata, possa essere riconosciuto non solo il danno alla salute della madre ma anche quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della libertà di autodeterminazione, diritto che una lettura costituzionalmente orientata della legge n. 194 del 1978 consente di ricollegare ad una visione complessiva del bene salute, inteso come benessere psicofisico della persona, anche alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale.

FATTO E DIRITTO: B.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova D.B.A., medico ginecologo, e l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) (da ora (OMISSIS)) chiedendone la condanna, anche in via solidale, al risarcimento dei danni subiti a causa della non corretta esecuzione dell’ intervento di interruzione volontaria di gravidanza al quale si era sottoposta: espose, al riguardo, che, dopo aver scoperto di trovarsi alla sesta settimana di gestazione, aveva maturato la decisione di non portarla a termine per ragioni di difficoltà economica e psicologica; che, a distanza di circa un mese dall’esecuzione dell’intervento,si era sottoposta all’esame BHGC prescrittole senza l’esatta indicazione di un termine ed aveva scoperto che la gravidanza era proseguita, in quanto si trattava di gestazione gemellare rispetto alla quale un solo feto era stato eliminato; che, a causa del superamento del termine di cui all’art. 4 della  legge n. 194 del 1978, non era stato possibile ripetere l’intervento di interruzione; che dalla nascita della bambina le erano derivati gravi danni anche in relazione agli oneri di mantenimento di cui chiese, quindi, il risarcimento. Riunita la controversia a quella proposta dall’Azienda ospedaliera nei confronti delle Compagnie di Assicurazione con le quali era stato stipulato il contratto avente ad oggetto la responsabilità civile nei confronti di terzi, il Tribunale di Genova (con sentenza 3646/2002 del 10.10.2002) accolse la domanda attrice, accertando la responsabilità del ginecologo e dell’Azienda in ordine alla cattiva esecuzione dell’intervento ed alle carenze informative successive relative all’esecuzione dei test post dimissione, e, ritenendo sussistente il danno non patrimoniale derivante dalla lesione della libertà di autodeterminazione, condannò le parti convenute al pagamento in favore della B. della somma di Euro 38.847,12, riconoscendo altresì l’obbligo di manleva delle compagnie di assicurazione. Rispetto allo sviluppo successivo della giurisprudenza di questa Corte sul principio di autodeterminazione che, con alcune progressive quanto significative aperture (per tutte, Cass. 14488/2004, Cass 13/2010 e, sia pur soltanto in parte qua, Cass. 16754/2012), è ormai definitivamente orientata ad affermare che, nei casi in cui l’erronea esecuzione dell’intervento di interruzione della gravidanza determini una nascita indesiderata, possa essere riconosciuto non solo il danno alla salute della madre ma anche quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della libertà di autodeterminazione, diritto che una lettura costituzionalmente orientata della legge n. 194 del 1978 consente di ricollegare ad una visione complessiva del bene salute, inteso come benessere psicofisico della persona, anche alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 438 del 2008). Milita in tal senso una interpretazione anche soltanto letterale dell’art. 1 della normativa sopra richiamata, che pone ad oggetto della tutela “una procreazione cosciente e responsabile”, e del seguente art. 4 che, elencando le ragioni che legittimano la richiesta di interruzione della gravidanza, indica “le circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito” con una visione omnicomprensiva del diritto costituzionalmente garantito di cui all’art. 32 Cost.. Questa Corte intende dare seguito a tale apertura interpretativa, ritenendo che la tutela invocata prescinda del tutto dalle condizioni di salute della neonata, e debba essere riconosciuta rispetto alle negative ricadute esistenziali che si verifichino nella vita dei genitori in conseguenza della violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione, esercitato nell’ambito dei tempi e delle modalità disciplinate dalla normativa della legge n. 194 del 1978 , e non esercitato in conseguenza del colpevole inadempimento dei medici e/o della struttura sanitaria a ciò preposti).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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