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Cassazione Civile Ordinanza n. 17986/16 – IRAP MEDICI

Cassazione Civile Ordinanza n. 17986/16 – IRAP MEDICI – La Corte di Cassazione ha affermato che non paga l’IRAP il medico che abbia svolto l’attività anche in una struttura polifunzionale organizzata in forma associativa. Infatti ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno de una struttura da altri organizzata.

FATTO E DIRITTO: L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di B.G. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 2117/19/2014, depositata in data 15/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il Sevizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2004 al 2007 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, dichiarando dovuto il rimborso IRAP richiesto, hanno sostenuto che difettavano nella specie elementi idonei a configurare una "significativa organizzazione di mezzi e personale funzionali a rendere l’attività libero professionale del medico parificabile a quella di un imprenditore". La C.T.R. ha escluso la ricorrenza dell’autonoma organizzazione malgrado l’Ufficio avesse dedotto che, per gli anni d’imposta in contestazione, il professionista si era avvalso delle prestazioni di un lavoratore dipendente ed avesse sostenuto spese non esigue in relazione a beni strumentali, quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria, spese relative agli immobili, oltre ad avere svolto l’attività anche in struttura polifunzionale organizzata in forma associativa. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: "Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del  D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al (giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi firma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive". Secondo la Corte "lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – "eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione" – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore", il cui apporto, "mediato o generico", all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive. Quanto poi all’esercizio in forma associata ovvero presso una struttura polifunzionale – circostanza pure questa di cui non vi è traccia nella decisione impugnata – il motivo è invece infondato. E’ stato invero affermato da questa Corte il seguente principio di diritto: "In base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 (come modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1988, art. 1), ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno de una struttura da altri organizzata". Non è pertanto sufficiente la mera allegazione, da parte della ricorrente Agenzia, circa lo svolgimento dell’attività da parte del medico anche presso una struttura polifunzionale, per giustificare l’assoggettamento ad IRAP).

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Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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