• Home
  • Articoli in evidenza
  • Cassazione Civile Ordinanza n. 7260/19 –  Responsabilità medica – Se la diagnosi è tardiva il paziente va risarcito

Cassazione Civile Ordinanza n. 7260/19 –  Responsabilità medica – Se la diagnosi è tardiva il paziente va risarcito

Cassazione Civile Ord. n. 7260/19 –  Responsabilità medica – Se la diagnosi è tardiva il paziente va risarcito – La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita non potute compiere, ma nella lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito certamente infausto (da parte dei sanitari convenuti), l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa.

FATTO E DIRITTO: Con sentenza resa in data 29/10/2014, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da (Omissis) e da (Omissis), e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da (Omissis) e da (Omissis) diretta alla condanna della (Omissis) e del (Omissis) al risarcimento dei danni subiti dalle attrici a seguito del decesso del proprio marito e padre, (Omissis), quale conseguenza del colpevole inadempimento in cui erano incorsi i convenuti nell’esercizio della propria attività medica. Al giudizio avevano altresì preso parte l’Azienda Unità Sanitaria Locale ‘Roma A’, l’Ina Assitalia s.p.a., la Lloyd’s of London, la Lloyd Adriatico s.p.a. e la Gan Italia s.p.a., tutte chiamate a fini di manleva. A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, in dissenso rispetto alla decisione del primo giudice, ha rilevato come, benché la (Omissis) e il (Omissis) si fossero resi effettivamente responsabili della tardiva diagnosi dell’adenocarcinoma polmonare sofferto da (Omissis), colpevolmente trascurando di avviarlo ai necessari approfondimenti diagnostici, era comunque emersa l’insussistenza di alcun nesso di causalità tra l’omissione dei medici convenuti e il decesso di (Omissis). Sotto altro profilo, la corte territoriale ha sottolineato come le attrici avessero totalmente omesso di allegare alcunché in ordine alle scelte di vita del paziente, diverse da quelle che avrebbe adottato se avesse avuto tempestiva consapevolezza delle proprie effettive condizioni di salute, dovendo pertanto escludersi l’avvenuta dimostrazione di alcuna conseguenza risarcibile in favore delle stesse. Avverso la sentenza d’appello, (Omissis) e (Omissis) propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria. (Omissis) resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, affidato a un unico motivo di censura. (Omissis) resiste con tre distinti controricorsi, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso incidentale del (Omissis), sulla base di due motivi d’impugnazione.  La Generali Italia s.p.a. (già ma Assitalia s.p.a.) resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di due motivi d’impugnazione. Con il primo motivo, le ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’effettiva allegazione e dimostrazione, da parte delle attrici, del danno consistito nella perdita delle chances legate all’esecuzione delle terapie palliative di cui (Omissis) avrebbe potuto anticipatamente usufruire, al fine di alleviare le gravi sofferenze patite sin dai primi contatti avuti con i medici originariamente convenuti: sofferenze la cui sussistenza (peraltro incontestata tra le parti) doveva ritenersi ben documentata dalle evidenze probatorie complessivamente acquisite al giudizio. Con il secondo motivo, le ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare il fatto consistito nella mancata fruizione, da parte di (Omissis), delle terapie palliative delle quali lo stesso avrebbe potuto beneficiare (con conseguente alleviamento delle sofferenze patite) ove i medici convenuti avessero tempestivamente in- dirizzato lo stesso agli approfondimenti diagnostici indispensabili per la diagnosi della patologia neoplastica sofferta. Le censure illustrate dalle ricorrenti principali – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – devono ritenersi fondate nei termini di seguito indicati.Il profilo critico di principale rilievo delle doglianze avanzate dalle odierne ricorrenti appare con immediatezza riconducibile alla contestazione dell’erroneità della decisione del giudice a quo nella parte in cui ha ritenuto non adeguatamente allegate e comprovate, dalle attrici, le circostanze di fatto concernenti il danno consistito nell’imposizione, a carico di (Omissis), di una condizione esistenziale di materiale impedimento a scegliere ‘cosa fare’ nell’ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, ovvero di programmare il suo essere persona e, dunque, l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche in vista e fino a quell’esito; e tanto, in conformità agli arresti della giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamati dai giudici d’appello. Deve pertanto ritenersi che le circostanze di fatto consistenti nella sopportazione di una condizione esistenziale di ‘forte’ o ‘rilevante’ do- lore fisico (e dunque di materiale apprezzabile sofferenza) sin dal primo contatto con i convenuti, fossero state debitamente dedotte in giudizio dalle originarie attrici. Proprio con riguardo a tali (incontestate) circostanze di fatto, le originarie attrici ebbero ad argomentare la rimproverabilità del comportamento colposo dei medici convenuti, per avere gli stessi compromesso – non avviando tempestivamente il paziente ai doverosi approfondimenti diagnostici -, non tanto (o non solo) l’evitabilità dell’evento letale, quanto (e soprattutto) le possibilità di un apprezzabile prolungamento della vita residua (quale possibile effetto di un’eventuale terapia avviata in epoca anteriore), o anche solo la qualità di tale ridotta prospettiva esistenziale, che non sarebbe stata certamente pregiudicata da una tempestiva (e dunque anteriore) conoscenza, da parte del paziente, delle proprie effettive e reali condizioni di salute. Sul punto, osserva il Collegio come la corte territoriale sia incorsa in un evidente equivoco, atteso che il danno nella specie denunciato dalle attrici non può in nessun modo farsi consistere nella perdita di specifiche possibilità esistenziali alternative, necessaria- mente legate alle particolari scelte di vita non potute compiere dal paziente (un discorso solo impropriamente, e in larga misura erroneamente, tradotto con l’equivoco richiamo al tema della perdita di chances), bensì con la perdita diretta di un bene reale, certo (sul pia- no sostanziale) ed effettivo, non configurabile alla stregua di un quantum (eventualmente traducibile in termini percentuali) di possibilità di un risultato o di un evento favorevole (secondo la definizione elementare della chance comunemente diffusa nei discorsi sulla responsabilità civile), ma apprezzabile con immediatezza quale correlato del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri per- corsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto; e dunque quale situazione soggettiva suscettibile di darsi ben prima (al di qua) di qualunque (arbitraria) scelta per- sonale che si voglia già compiuta, o di là da compiere; e ancora, al di là di qualunque considerazione soggettiva sul valore, la rilevanza o la dignità, degli eventuali possibili contenuti di tale scelta. Il senso della compromissione della ridetta situazione soggettiva di libertà appare d’immediata comprensione non appena si rifletta sulla circostanza per cui, non solo l’eventuale scelta di procedere (in tempi più celeri possibili) all’attivazione di una strategia terapeuti- ca, o la determinazione per la possibile ricerca di alternative d’indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all’ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine, appartengono, ciascuna con il pro- prio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali che il velo d’ignoranza illecitamente indotto dalla colpevole condotta dei medici convenuti ha per sempre impedito che si attuassero come espressioni di una scelta personale. Poiché anche la sofferenza e il dolore, là dove coscientemente e consapevolmente non curati o alleviati, acquistano un senso ben differente, sul piano della qualità della vita, se accettati come fatto determinato da una propria personale opzione di valore nella prospettiva di una fine che si annuncia (più o meno) imminente, piuttosto che vissuti, passivamente, come segni misteriosi di un’inspiegabile, insondabile e angosciante, ineluttabilità delle cose. La tutela (risarcitoria) della situazione soggettiva in esame si risolve, pertanto, nell’immediata protezione giuridica di una specifica forma dell’autodeterminazione individuale (quella che si esplica nella particolare condizione della vita affetta da patologie ad esito certa- mente infausto) e, dunque, del valore supremo della dignità della persona in questa sua ulteriore dimensione prospettica; una situazione soggettiva che deve ritenersi fatalmente e direttamente violata dal colpevole ritardo diagnostico della patologia ad esito certamente in- fausto di cui si sia reso autore il sanitario chiamato a risponderne. . Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che, una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito certamente infausto – nonché il dato (di per sé, peraltro, non indispensabile) della condizione di materiale (rilevante o, comunque, apprezzabile) sofferenza del paziente derivante dalla ridetta patologia – (come ritualmente comprovato, rispetto al D., secondo la valutazione del giudice a quo), la conseguente violazione del diritto del paziente di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una simile condizione di vita, vale a integrare la lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa. Sulla base del complesso delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del ricorso principale proposto da (Omissis) e (Omissis), e l’inammissibilità di quello incidentale condizionato proposto da (Omissis), assorbita la rilevanza del ricorso incidentale proposto dalla Generali Italia s.p.a. (escluso il rilievo di quello della M.), dev’essere disposta, con l’accoglimento del ricorso principale, la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, cui è rimesso di provvedere, sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo, al riscontro della consistenza effettiva del danno denunciato dalle originarie attrici, in applicazione del seguente principio di diritto: La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita non potute compiere, ma nella lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito certamente infausto (da parte dei sanitari convenuti), l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa. Al giudice del rinvio è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.