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Cassazione Civile Sentenza n. 1251/18 – Responsabilità della struttura ospedaliera – Risarcimento danni

Cassazione Civile Sentenza n. 1251/18 – Responsabilità della struttura ospedaliera – Risarcimento danni –  La Corte di Cassazione ha affermato che il comportamento cui è tenuta la struttura ospedaliera, per costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, si sostanzia in uno specifico obbligo di prestazione ed in un correlato dovere di protezione del paziente. Ne consegue che, al di là ed a prescindere da qualsivoglia disposizione normativa in materia, rientra nel dovere accessorio di protezione della salute del paziente una tempestiva ed immediata attivazione in presenza di una evidente situazione di pericolo di vita.

FATTO E DIRITTO: (Omissis) convennero dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa la omonima ASL, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del proprio congiunto (Omissis), cagionata da una condotta colpevolmente omissiva del’ente convenuto. Esposero gli attori che (Omissis), già sofferente per varie patologie, era stato sottoposto ad analisi emato-chimiche presso il presidio di Bassano del Grappa il giorno 2 aprile 2004, analisi che avevano mostrato un allarmante livello del valore del potassio, senza che il risultato dell’accertamento fosse comunicato al medico curante, e nonostante che i valori suddetti evidenziassero un imminente pericolo di vita del paziente, che sarebbe difatti spirato tre giorni dopo per arresto cardiaco dovuto ad iperpotassiemia. La Corte di Cassazione ha affermato che il comportamento cui è tenuta la struttura ospedaliera, per costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, si sostanzia in uno specifico obbligo di prestazione ed in un correlato dovere di protezione del paziente. Ne consegue che, al di là ed a prescindere da qualsivoglia disposizione normativa in materia, rientra nel dovere accessorio di protezione della salute del paziente una tempestiva ed immediata attivazione in presenza di una evidente situazione di pericolo di vita. Non aveva pertanto errato il giudice lagunare nel ritenere, su di un piano generale, impredicabile un indifferenziato obbligo di attivazione in presenza di qualsivoglia situazione di alterazione dei dati clinici che emerga dalle analisi compiute presso una struttura ospedaliera).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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