Cassazione Civile Sentenza n. 8756/19 – Omesso consenso informato

Cassazione Civile Sentenza n. 8756/19 – Omesso consenso informato –  Occorre qui ribadire che la correttezza o meno del trattamento non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell’ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni. Invero, il trattamento, eseguito senza previa prestazione di un valido consenso, avviene in violazione: sia dell’art. 32, 2° co., Cost. (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di  legge); sia dell’art. 13 Cost. (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica); sia dell’art. 33 della I. n. 833/1978 (che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono í presupposti dello stato di necessità; ex art. 54 cod. pen.).

FATTO E DIRITTO – La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 331/2015 – nel decidere sull’appello proposto da E. S., nel contraddittorio con l’Istituto (Omissis), C. D., e M. A. – ha confermato la sentenza n. 11066/2009 con la quale il Tribunale di Milano, aveva dichiarato improcedibile la domanda di responsabilità proposta dalla S. nei confronti del Dottor C. e della Casa di cura (Omissis). Era accaduto che, nel corso di precedente giudizio, nel quale la S. aveva originariamente dedotto soltanto la colpa professionale medica, i nominati c.t.u. avevano adombrato “la mancanza di un reale consenso informato rispetto alla complicanza operatoria poi verificatasi-, ragion per cui  la S. aveva introdotto, in sede dì precisazione delle conclusioni, “l’ulteriore profilo di responsabilità per omessa informazione al paziente”. Ad esito di quel precedente giudizio il Tribunale di Milano con sentenza n. 9080/2006 aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dalla S. per colpa professionale medica in relazione all’esecuzione dell’intervento estetico di lifting (al quale era stata sottoposta nel gennaio 1998 e nel dicembre 1999), e, pur dichiarando tardiva la domanda afferente il mancato consenso informato, aveva adombrato la fondatezza di detta domanda. Dopo il passaggio in giudicato di detta sentenza, e precisamente con atto di citazione notificato nel marzo 2007, la S. aveva convenuto in giudizio la C. ed il dr. C. per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in ordine alla mancanza di consenso informato in relazione agli interventi di lifting subiti. La domanda risarcitoria era stata fondata sulla circostanza che il dr. C. aveva raccolto il suo consenso dopo averle fornito una informazione sommaria e lacunosa e sull’allegazione che, ove correttamente informata dei rischi dell’operazione, avrebbe certamente rifiutato di sottoporsi a quest’ultima. Nel giudizio era intervenuta la M. A. s.p.a. Il Giudice di primo grado, dopo lo scambio tra le parti delle memorie di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c., aveva dichiarato la causa matura per la decisione e, quindi, con sentenza n. 11066/2010, aveva rigettato la domanda, ritenendo che, in considerazione della preclusione derivante dal giudicato, era “preclusa la possibilità di una nuova azione funzionale al risarcimento di altri danni derivati dal medesimo illecito, pur se in relazione a voci nuove e diverse da quelle esposte nel precedente giudizio”. La sentenza del giudice di primo grado era stata impugnata dalla S., ma la Corte di appello con la menzionata sentenza n. 331/2015 ha rigettato l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso la S., con unico motivo. Resiste con controricorso l’Istituto (Omissis) di Gesù. In vista dell’odierna adunanza deposita memoria la ricorrente la quale lamenta la lesione del proprio diritto di difesa, si oppone alla trattazione della causa all’adunanza camerale non partecipata e chiede fissarsi pubblica udienza per la trattazione del ricorso. Nel merito, la ricorrente S., con un unico motivo denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in punto di mancato riconoscimento del suo diritto al risarcimento del danno da omesso consenso informato in relazione al subito intervento di lifting. Si lamenta che la Corte di appello di Milano ha affermato che il danno da omesso consenso informato è sostanzialmente parte “del danno non patrimoniale unitariamente derivato all’appellante in occasione dell’intervento chirurgico di lifting”. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, il danno non patrimoniale da mancato consenso informato non può essere considerato conseguente all’esecuzione dell’intervento chirurgico; e che gli elementi costitutivi della causa petendí di cui alla seconda causa (quella da omesso consenso informato), da essa introdotta, erano oggettivamente diversi da quelli posti a fondamento della prima azione (quella da colpa professionale). Rileva che, sugli elementi costitutivi della sua domanda risarcitoria da omesso consenso informato, nessun giudice di merìto ha finora svolto alcun accertamento, per cui il giudicato sostanziale, formatosi sulla sentenza n. 9080/2006, non può estendersi anche a detta domanda. 3.11 motivo è fondato. E’ jus receptum nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 5444 del 14/03/2006, Rv. 587878 – 01) il principio per cui «la responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell’obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell’obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione – in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa – di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente»; e che «ai fini della configurazione di siffatta responsabilità, è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, svolgendo rilievo la correttezza dell’esecuzione agli effetti della configurazione di una responsabilità sotto un profilo diverso, cioè riconducibile, ancorché nel quadro dell’unitario “rapporto” in forza del quale il trattamento è avvenuto, direttamente alla parte della prestazione del sanitario (e di riflesso della struttura ospedaliera per cui egli agisce) concretatesi nello svolgimento dell’attività di esecuzione del trattamento». Ed è stato altresì precisato da questa Corte che: «Il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario (a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona – bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell’ordine giuridico e del vivere civile -, o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio). Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l’intervento “absque pactís” sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale “deficit” di informazione, il paziente non è posto in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica» (Sez. 3, Sentenza n. 16543 del 28/07/2011 – Rv. 619495 – 01); e che «In tema di responsabilità professionale medico-chirurgica, quando la sentenza di primo grado ne abbia accertato la sussistenza sia per l’inesatta esecuzione della prestazione sanitaria, sia per la mancata acquisizione del consenso informato, la mancata impugnazione della statuizione relativa all’accertata violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente comporta il suo passaggio in giudicato, atteso l’autonomo rilievo che nel rapporto contrattuale assume l’inadempimento dell’obbligo di informazione, a prescindere dalla correttezza o meno del trattamento sanitario eseguito o dalla prova che il danneggìato avrebbe rifiutato l’intervento se adeguatamente informato. (Sez. 3, Sentenza n. 14642 del 14/07/2015, Rv. 636428 – 01). Occorre qui ribadire che la correttezza o meno del trattamento non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell’ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni. Invero, il trattamento, eseguito senza previa prestazione di un valido consenso, avviene in violazione: sia dell’art. 32, 2° co., Cost. (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di k legge); sia dell’art. 13 Cost. (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica); sia dell’art. 33 della I. n. 833/1978 (che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono í presupposti dello stato di necessità; ex art. 54 cod. pen.). Di tali principi di diritto non ha fatto buon governo la Corte territoriale, la quale ha ritenuto la domanda attorea «coperta dal giudicato» (p.8), formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, senza considerare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Sez. L, Sentenza n. 14535 del 16/08/2012, Rv. 623363 – 01), il giudicato copre il dedotto e il deducibile «in relazione al medesimo oggetto», e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni (proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione) che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono «precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia». Nella specie non opera il giudicato, in quanto il diritto alla salute è diritto del tutto distinto dal diritto alla autodeterminazione; e, d’altra parte, la questione relativa al consenso informato non costituisce affatto un “antecedente logico necessario” rispetto alla questione concernente la corretta esecuzione dell’intervento chirurgico. Invero, si ribadisce, i fatti costitutivi della domanda risarcitoria per lesione di ciascuno dei suddetti due diritti sono diversi, con la conseguenza che la domanda “nuova”, relativo ad uno di essi, non è comunque suscettibile di essere coperta dal giudicato formatosi sull’altra. Quanto precede tanto più nel caso di specie, nel quale la domanda risarcitoria per lesione del diritto al consenso informato è stata dichiarata inammissibile nel precedente giudizio (vertente sulla corretta esecuzione della prestazione tecnica-professionale) e, nella sentenza impugnata, è stata ritenuta (12-, implicitamente coperta dal giudicato (formatosi sulla diversa domanda nel precedente giudizio ritualmente introdotta). Infine, occorre osservare che le Sezioni Unite (cfr. sent. n. 12310 del 15/06/2015), ritornando di recente sui confini tra mutatio ed emendatio libelli, hanno sì ampliato il diametro della modifica consentita, onde evitare la proliferazione di giudizi vertenti sulla medesima vicenda; ma hanno espressamente escluso che una “nuova” domanda possa aggiungersi e cumularsi con quella originaria (ipotesi questa che si sarebbe verificata se il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9080/2006 avesse esaminato nel merito la domanda risarcitoria per violazione del consenso informato); ed hanno escluso la sussistenza di preclusioni alla proposizione di una “nuova” domanda in successivo giudizio (di talché, anche sotto detto specifico profilo, nella sentenza impugnata è stata erroneamente affermata una preclusione ex judicato). Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della domanda della S. alla luce di quanto sopra precisato.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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