Cassazione: Licenziamento disciplinare

Cassazione Civile Sentenza n. 19933/16 – Licenziamento disciplinare – “Il medico dirigente/dirigente per convenzione, in rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato non esclusivo, che durante il periodo di assenza per malattia presti attività libero professionale presso una casa di cura privata, sia pure per un breve arco temporale e in misura limitata (poche prestazioni), senza avere offerto la prestazione lavorativa all’Amministrazione datrice di lavoro, viene meno ai canoni della reciproca lealtà e della buona fede che nel rapporto di lavoro devono connotare le reciproche obbligazioni delle parti, anche al fine del buon andamento della Amministrazione. Tale condotta è di per sé suscettibile di rilievo disciplinare”.

FATTO E DIRITTO:  La Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 730 del 2012 accoglieva in parte l’appello proposto da (Omissis) nei confronti  dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Bologna. Il giudice si secondo grado annullava il recesso datoriale e condannava l’Azienda a reintegrare il lavoratore e a corrispondere allo stesso cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre all’ulteriore risarcimento pari alla retribuzione di fatto di competenza del sesto mese successivo allo spirare del termine di preavviso fino alla reintegra. Il medico aiuto e specialista radiologo dipendente del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna aveva optato per la prestazione professionale extra-moenia, e nel 2000, oltre alla attività ospedaliera esercitava attività libero professionale di radiologo per istituti privati fra cui la casa di cura Villa Maria srl, di Bologna. Il medico aveva impugnato dinanzi al tribunale il provvedimento di recesso con preavviso per motivi disciplinari irrogato dall’Azienda il 10 aprile 2002. La condotta del lavoratore, pubblico dipendente e dirigente medico, di offrire la propria prestazione lavorativa ad una struttura privata, venendo remunerato, e non all’Amministrazione denotava particolare gravità tale da scuotere la fiducia del datore di lavoro. Nella specie il medico, pur avendo reso prestazioni extra-moenia durante il periodo di assenza per malattia, non aveva reso edotta l’Amministrazione del recupero della capacità lavorativa, offrendo la relativa prestazione. La Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore è tenuto ad astenersi da qualsiasi condotta che risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. Lo svolgimento delle attività istituzionali e la realizzazione dei programmi dirigenziali, sia pure nell’ambito dell’impegno di servizio, non possono essere disattese per lo svolgimento di attività extra-moenia.  Pertanto la Corte di Cassazione ha affermato che “il medico dirigente/dirigente per convenzione, in rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato non esclusivo, che durante il periodo di assenza per malattia presti attività libero-professionale presso una casa di cura privata, sia pure per un breve arco temporale e in misura limitata (poche prestazioni), senza avere offerto la prestazione lavorativa all’Amministrazione datrice di lavoro, viene meno ai canoni della reciproca lealtà e della buona fede che nel rapporto di lavoro devono connotare le reciproche obbligazioni delle parti, anche al fine del buon andamento della Amministrazione. Tale condotta è di per sé suscettibile di rilievo disciplinare”. Erroneamente la Corte d’Appello nel vagliare l’attività svolta dal lavoratore presso la casa di cura privata, durante l’assenza per malattia, ha preso in esame solo la ricaduta della stessa sul decorso della malattia. Pertanto la Corte d’Appello dovrà fare applicazione del suddetto principio di diritto nel vagliare il licenziamento irrogato con preavviso al lavoratore).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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