• Home
  • Sentenze
  • Causalità omissiva e professione medica. Inosservanza delle linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose.

Causalità omissiva e professione medica. Inosservanza delle linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose.

Cassazione Penale  – Causalità omissiva e professione medica. Inosservanza delle linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose. Risponde di omicidio colposo il medico che dimette il paziente senza procedere ad una più approfondita valutazione dell’apparato cardiovascolare mediante l’esecuzione di esami elettrocardiografici e di controlli enzimatici ripetuti da effettuarsi nell’ambito del ricovero del paziente che, ove tempestivamente eseguiti, avrebbero consentito di diagnosticare la sindrome coronarica acuta. (Sentenza n.10972/15)

FATTO: La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa dal Tribunale, che aveva ritenuto —– responsabile del reato di cui all’art. 589 c.p., condannandolo a otto mesi di reclusione, per aver cagionato la morte di —–, per colpa consistita nell’avere, quale medico in servizio presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, dimesso il predetto —– alle ore 2,58 del 24 giugno 2007 senza disporre i necessari accertamenti cardiologici che, ove tempestivamente eseguiti, avrebbero consentito di diagnosticare la sindrome coronarica acuta a causa della quale il giorno successivo, alle ore 15,58, egli era giunto in altro ospedale in condizioni gravissime, decedendo immediatamente dopo il ricovero.

DIRITTO: La condotta tenuta dal ricorrente si sostanzia in una macro omissione circa la necessità di procedere ad una più approfondita valutazione dell’apparato cardiovascolare mediante l’esecuzione di esami elettrocardiografici e di controlli enzimatici ripetuti da effettuarsi nell’ambito del ricovero del paziente, che per le condizioni in cui si trovava avrebbe dovuto essere tenuto in osservazione per almeno 24 ore. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto tale comportamento gravemente colposo e tale dunque da non poter essere ricondotto nell’ambito di applicazione di cui all’art. 3 della legge n. 189/2012, che esclude la rilevanza della colpa lieve in relazione a quelle condotte che abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purché accreditate dalla comunità scientifica. La Corte di Cassazione ha affermato che la causalità omissiva è sostenuta non solo in presenza di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che esprimono un coefficiente prossimo alla certezza, ma può esserlo altresì quando ricorrano criteri medio bassi di probabilità  cd. frequentista, nulla escludendo che anch’essi se corrobati dal positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento. Con riferimento al caso di specie la motivazione con cui è stata affermata  la sussistenza del nesso di causalità è rispondente alle linee interpretative descritte. La Corte di appello di Palermo ha infatti ritenuto, sulla base degli accertamenti tecnici compiuti nel processo, che una volta disposto, come necessario il monitoraggio del paziente si sarebbe potuto intervenire tempestivamente sulla patologia e scongiurare contenendo i danni dell’infarto ed allungare la vita del paziente. Infatti la possibilità di superare o contenere i danni dell’infarto sono legate alla tempestività dell’intervento, tempestività che ben era sussistente in concreto se solo ci si fosse comportati secondo le linee guida).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.