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Celiachia: pubblicato il decreto che modifica i tetti di spesa per l’erogazione gratuita dei prodotti

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.199 del 28/08/2018, a firma del ministro Giulia Grillo, il decreto dal titolo “Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia»”.

Il decreto abroga il precedente del 4 maggio 2006 e modifica i limiti di spesa a carico dello Stato di prodotti privi di glutine per coloro che sono affetti da celiachia.

Nel decreto si legge che “è opportuno rendere uniformi le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di contenere i costi per il Servizio sanitario nazionale” e che “il celiaco deve seguire una dieta varia ed equilibrata con un apporto energetico giornaliero da carboidrati stimabile in almeno il 55%, che deve derivare anche da alimenti
naturalmente privi di glutine provenienti da riso, mais, patate e legumi come fonte di carboidrati complessi, per cui la quota da soddisfare con alimenti senza glutine di base (pane, pasta e farina) è stimabile nel 35% dell’apporto energetico totale”. Per questi motivi sono stati “rivalutati i limiti massimi di spesa, distinti per sesso e per fasce di età, secondo i fabbisogni energetici totali definiti dai Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia (LARN) 2014 al secondo livello di attività fisica incrementati del 30% per tener conto di particolari esigenze nutrizionali, sulla base dei prezzi medi di mercato del canale di distribuzione prevalente che e’ quello delle farmacie”.

Nel decreto è presente anche la tabella con i limiti di spesa in euro:

Il decreto prevede inoltre, entro 6 mesi, l’aggiornamento del registro nazionale dei prodotti senza glutine che rientrano nelle seguenti categorie:

a) pane e affini, prodotti da forno salati;
b) pasta e affini; pizza e affini; piatti pronti a base di pasta;
c) preparati e basi pronte per dolci, pane, pasta, pizza e affini;
d) prodotti da forno e altri prodotti dolciari;
e) cereali per la prima colazione.

Entro i successivi 3 mesi da tale pubblicazione le regioni dovranno adeguare le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine a quanto previsto dal decreto.

Gazzetta Ufficiale n. 199

Autore: Redazione

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