Certificati dei medici fiscali

Cassazione Civile Sez. L. Sent. n. 18858/16 Certificati dei medici fiscali – La Corte di Cassazione ha affermato che i certificati dei medici fiscali non possono costituire valida giustificazione alla assenza per malattia. È infatti il certificato del medico curante o della struttura sanitaria pubblica l’unica documentazione giustificativa dell’impedimento del dipendente a recarsi al lavoro. Al tempo stesso la Corte ha ritenuto però sproporzionato e quindi illegittimo il licenziamento del dipendente comunale al quale veniva rilasciato dopo visita fiscale un certificato medico che confermava l’esistenza della patologia inabilitante al lavoro.

FATTO E DIRITTO: La Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 145 del 2015, depositata il 2 febbraio 2015, rigettava il reclamo proposto da (Omissis), ai sensi dell’art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012, nei confronti del Comune di (Omissis) e dell’Unione (Omissis), avverso la sentenza n. 751 del 2014 emessa dal Tribunale di Bologna. Con ricorso la (Omissis) in servizio presso il suddetto Comune come istruttore di polizia municipale, con inquadramento nella area C, e transitata per mobilità alle dipendenze della Unione (Omissis) dal 1° gennaio 2013, adiva il Tribunale per ottenere l’annullamento delle sanzioni conservative e la condanna degli enti convenuti a rifondere le somme indebitamente trattenute. Con il primo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 55-quater comma 1, lettera b), 55-septies, del D.Lgs. n. 165/01, per avere ritenuto che i certificati dei medici fiscali non rappresentassero valida giustificazione dell’assenza per malattia della ricorrente. Assume la ricorrente che, essendo intervenuta visita fiscale, all’esito della quale veniva rilasciato certificato medico che confermava l’esistenza della patologia inabilitante al lavoro, e facendo parte i medici fiscali di una struttura pubblica, la malattia era stata certificata secondo quanto previsto dall’art. 55-septies del D.lgs. n. 151 del 2001. Il legislatore ha previsto però che solo il certificato del medico curante o della struttura sanitaria pubblica sia l’unica documentazione giustificativa dell’impedimento del dipendente a recarsi al lavoro. Il lavoratore deve attivare, rivolgendosi per l’accertamento del proprio stato di salute/malattia ad una struttura sanitaria  pubblica o ad un medico convenzionato con il SSN, il procedimento di cui all’art. 55-septies, commi 1 e 2, che si conclude con l’inoltro (e la ricezione) della certificazione medica al datore di lavoro da parte dell’INPS. Pertanto la visita fiscale nella ratio della legge n. 150 del 2009 non è alternativa alla certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, a cui deve rivolgersi il lavoratore. Correttamente la Corte d’Appello ha escluso che i referti medici fiscali non potevano costituire valida giustificazione alla assenza per malattia della (Omissis). La Corte di Cassazione ha accolto però il secondo motivo del ricorso. Deve infatti escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell’irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato. La Corte ha ritenuto sproporzionato e quindi illegittimo il licenziamento del dipendente comunale al quale veniva rilasciato dopo visita fiscale un certificato medico che confermava l’esistenza della patologia inabilitante al lavoro.

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Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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