Consiglio di Stato: continuità assistenziale

CONSIGLIO DI STATO – Continuità assistenziale: una ASL della provincia di Reggio Calabria ha reso noto che il fabbisogno di medici da adibire a detti servizi di CA, per ciascuna singola Azienda sanitaria, è fissato dalle Regioni, in relazione anche alle caratteristiche oro-geografiche, secondo un rapporto ottimale medici in servizio / abitanti residenti. L’ASL ha fatto presente altresì che, in virtù dell’art. 64 dell’accordo collettivo nazionale – ACN per i servizi di CA, il predetto rapporto è stabilito in 1 medico/5000 abitanti, poi elevato a 1 medico/3500 abitanti dall’art. 13 dell’accordo integrativo regionale. In base a ciò l’ASL, con deliberazione n. 277 del 22 aprile 2008, ha approvato lo schema di riordino delle postazioni di CA, disattivandone 11. È poi seguita la deliberazione n. 439 del 13 luglio 2009, in forza della quale l’ASL ha demandato ai Direttori dei distretti Nord e Sud di attuare il riordino fissato dalla deliberazione n. 277/2008. Il Collegio ha rilevato che “sebbene il servizio di CA si basi su postazioni a quattro sanitari, le norme stesse non considerano il dato «postazione» e, più in generale, le modalità organizzative peculiari e concrete in cui ognuna funzione del SSN s’invera, pur quando coinvolgano una pluralità di sanitari. La postazione non è il soggetto del servizio di CA, ma ne è solo il modulo organizzativo, mentre l’esclusiva imputazione spetta a ciascun medico che in quella sede fisica ne effettua la prestazione. Sicché il fabbisogno dei medici per espletare il servizio stesso in modo ottimale si calcola soltanto con riguardo al numero complessivo di residenti assistibili, fissando già le norme pattizie, da sole, come da questo e solo da questo dedurre il numero dei medici inseribili nel servizio per ogni ASL” (sentenza nr. 1253/13)

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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