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Consiglio di Stato: medici e indennità di rischio radiologico

CONSIGLIO DI STATO – Medici e indennità di rischio radiologico. In base all’art. 54 del DPR 384/1990, sussiste un diverso trattamento ai fini della percezione della predetta indennità, a seconda che si tratti del personale (medico e tecnico) di radiologia, rispetto al personale di altre qualifiche (sentenza nr. 5155/14).

FATTO: – Il dott. F. A. e consorti, tutti dipendenti medici del presidio ospedaliero CTO di Napoli, il 22 febbraio 2000 lo diffidarono a corrispondere loro l’indennità di rischio radiologico di cui all’art. 1 della l. 27 ottobre 1988 n. 460, con interessi e rivalutazione, per il periodo dal 1° gennaio 1988 in poi. Stante l’inerzia della P.A. datrice di lavoro, il dott. A. e consorti proposero un’azione a seguito del silenzio così serbato innanzi al TAR Napoli, con il ricorso n. 4435/2000 RG. Al riguardo, essi dedussero in modo articolato la violazione dell’art. 36 Cost., nonché dell’art. 2041 c.c. L’adito TAR, con sentenza n. 7162 del 7 luglio 2008, riqualificò anzitutto l’azione attorea come azione d’accertamento di pretese patrimoniali nell’ambito d’un rapporto di pubblico impiego. Ne respinse poi la domanda così azionata, non avendo i ricorrenti raggiunto, a fronte della valutazione all’uopo resa dalla Commissione ex art. 58, c. 4 del DPR 20 maggio 1987 n. 270, un livello di radiazioni ionizzanti continua e permanente. Appellano dunque il dott. A. e consorti, con il ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità dell’impugnata sentenza. Resiste in giudizio l’intimata Asl, che conclude per l’infondatezza dell’appello.  

DIRITTO: Il Collegio ha affermato che ora, in base all’art. 54 del DPR 384/1990, sussiste un diverso trattamento ai fini della percezione della predetta indennità, a seconda che si tratti del personale (medico e tecnico) di radiologia, rispetto al personale di altre qualifiche. Nell’un caso, è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, alla quale l’art. 1, c. 1 della l. 460/1988 ricollega una presunzione assoluta d’esposizione al relativo rischio. Nell’altro, occorre invece che le situazioni lavorative concrete comportino un’esposizione a siffatto rischio in misura continua e permanente, per modalità, tempi, orari ed intensità dell’esposizione (cfr., così, Cons. St., III, 14 gennaio 2013 n. 141; id., 23 maggio 2013 n. 2811). Né basta: per individuare correttamente il personale non di radiologia avente titolo all’indennità de qua, occorre procedere con le modalità previste dall’art. 58, c. 4 del DPR 270/1987 e secondo i criteri di cui al citato art. 54, c. 5. Anzi, la Sezione (cfr. Cons. St., III, 23 marzo 2012 n. 1701) ha avuto modo di chiarire che, anche dopo l’emanazione dell’art. 5 della l. 23 dicembre 1994 n. 724 e del Dlg 17 marzo 1995 n. 230, i lavoratori soggetti a rischio radiologico sono individuati non in relazione alla qualifica rivestita, ma all’effettiva sottoposizione, per l’attività esercitata, a una determinata esposizione alle radiazioni ionizzanti, pur se resta ferma la testé evidenziata differenza fra i medici e i tecnici di radiologia e il restante personale sanitario, per il quale permane l’accertamento sulle singole situazioni concrete (modalità e orario di lavoro, intensità dell’esposizione) a cura della Commissione ex art. 1, c. 3 della l. 460/1988.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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