Consiglio di Stato Sent. n.1101/2023 – Corso di Formazione in Medicina Generale

Il Consiglio di Stato ha affermato che è compatibile l’attività libero professionale del corsista ammesso al Corso di Formazione in Medicina Generale senza borsa di studio. Posto che l’art. 11 del d.m. 7 marzo 2006, inibisce al medico di formazione l’esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche, stabilendo la necessità che il medico dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale, tale regime delle incompatibilità è stato attenuato dal d.m. 28 settembre 2020, nel senso di prevedere, limitatamente ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2019- 2022, la cumulabilità con il corso di formazione dei soli incarichi convenzionali in essere al momento dell’iscrizione. Inoltre, l’art. 35 della Direttiva 1993/16/CE del 5 aprile 1993 impone di riconoscere una remunerazione adeguata agli specializzandi in caso di formazione sia a tempo pieno che a tempo ridotto. Ne consegue che le norme che prevedono cause di incompatibilità soggiacciono ad un regime di stretta interpretazione, in quanto rappresentano un’eccezione rispetto ai principi del diritto al lavoro e della libertà di iniziativa economica, costituenti valori fondanti sia del diritto nazionale che di quello euro-unitario. Pertanto, il Consiglio di Stato rileva che la normativa di cui al d.l. n. 35/2019, una volta inquadrata nel contesto dei principi costituzionali e comunitari, non può intendersi come ostacolante la possibilità per il ricorrente di assolvere i propri obblighi formativi e al contempo di conseguire una remunerazione adeguata attraverso ulteriori attività lavorative private, purché in concreto compatibili con il concomitante impegno formativo. Dunque, l’interessato ha il diritto di concludere il proprio percorso formativo e di specializzazione proseguendo nelle proprie attività lavorative, previa verifica della loro reale compatibilità con la frequenza del corso.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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