Il Consiglio di Stato ha affermato che le attività di competenza del Direttore di Spdc non possono essere svolte dallo psicologo in quanto di esclusiva competenza psichiatrica. I compiti del dirigente, infatti, non sono meramente organizzativi e gestionali, ma sono connessi all’assistenza ai pazienti e richiedono valutazioni specialistiche che richiedono conoscenze scientifiche e competenze professionali che sono prevalentemente di carattere medico, che non possono essere assicurate dagli psicologi. Dunque, il Responsabile di Spdc deve conoscere le principali novità scientifiche di settore; utilizzare in modo corretto e appropriato le attrezzature, i farmaci, i dispositivi medici e gli altri materiali sanitari; avere esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostici terapeutici; deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti; praticare tutte le attività proprie della specialità; impegnarsi affinché la qualità della cura migliori costantemente, assicurando competenza clinica e garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori: tali attività non possono essere svolte dallo psicologo in quanto di esclusiva competenza psichiatrica.
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