Corte Cassazione Sent. N. 18102/2020 – Responsabilità medica e onere della prova

La Cassazione ha affermato che “Il creditore, pertanto, è tenuto a provare, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e il danno lamentato. Successivamente a tanto sorgono poi gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l’adempimento o che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle.”

FATTO E DIRITTO. Il ricorrente espone in fatto che il Tribunale di L., sezione distaccata di V., con sentenza n. 900/2014, accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata da C. L. e M. D. e quindi rigettava la sua domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivanti da colpa professionale dei convenuti nell’esecuzione di plurimi trattamenti dentistici, eseguiti tra il 1996 e il 1999 nonché nel 2002. La Corte d’Appello di F., con la sentenza qui impugnata, investita del gravame dall’odierno ricorrente, confermava la decisione del giudice di prime cure e condannava l’appellante al pagamento a favore degli appellati delle spese di lite. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia su quanto dedotto dall’appellante in punto di prova del fatto e del danno. L’errore imputato alla Corte d’Appello è quello di aver ritenuto che il ricorrente non si fosse confrontato “tecnicamente con le conclusioni del CTU, fatte proprie dal Tribunale” e che fosse impossibile risalire al professionista cui imputare il pregiudizio riscontrato, senza considerare che il giudice di prime cure non aveva deciso la causa nel merito, perché aveva accolto l’eccezione di decadenza e di prescrizione del diritto sollevata dai convenuti, esaurendo, così, il suo compito decisionale. Solo in un obiter dictum il Tribunale di L. — riportato testualmente nel ricorso (p. 5) — si sarebbe espresso nel merito, ritenendo insussistente in atti una prova sufficientemente rigorosa circa la riconducibilità delle condizioni del cavo orale dell’odierno ricorrente agli interventi realizzati da C. L., unitamente o meno a M. D.. Il motivo è inammissibile. La violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è dedotta addebitando alla sentenza di avere omesso di considerare una serie di fatti che, a dire del ricorrente, avrebbero consentito di apprezzare la prova del nesso di causa tra le prestazioni odontoiatriche non correttamente eseguite e la sua situazione clinica. Si tratta di una censura inammissibile perché la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. può riguardare la domanda o le eccezioni formulate dalle parti, ma non circostanze di fatto come argomentato nel ricorso (ex plurimis cfr. Cass. 22/01/2018, n.1539; Cass. 23/03/2017, n. 7472; Cass. 23/02/1995, n. 2085). Questo è in sintesi rubi consistam dell’argomentazione difensiva, al netto: a) dell’incomprensibile invocazione del diritto del ricorrente di proporre liberamente al giudice del gravame le sue domande e le sue considerazioni sull’onere e sul contenuto della prova senza che gli si potesse opporre alcun limite devolutivo, argomentata ritenendo che gli accertamenti reali od apparenti del CTU hanno natura di mezzo di prova e non dignità decisionale e che, ove ripresi dalla motivazione, la inficerebbero degli stessi errori tecnico – giuridici di tale accertamento (p. 5); b) della denuncia dell’erroneo convincimento che il giudice di prime cure dopo avere accolto l’eccezione di prescrizione si fosse spogliato della propria potestas decidendi e quindi non potesse né avesse fondato la propria decisione su un’autonoma, ulteriore ratio decidendi, ignorando che ben avrebbe potuto la sentenza, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esaminarne ed accoglierne anche una seconda ed anche ulteriori, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui le altre fossero risultate erronee. Così facendo il provvedimento non conterrebbe quanto alla “causa petendi” alternativa o subordinata, un mero “obiter dictum”, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configurerebbe il fatto fisiologico di una pronuncia basata su due o più distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle tutte, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. 18/04/2019, n. 10815). In definitiva, a fronte dell’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale, pur avendo ritenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente accolto l’eccezione di prescrizione, non vi era prova che il danno lamentato fosse riconducibile alla scorretta prestazione odontoiatrica, in astratto la censura avrebbe potuto essere sviluppata, sul piano sostanziale, individuando l’eventuale contrasto tra uno o più tra i fatti dedotti e le fattispecie sostanziali rivendicate (art. 360 cod.proc.civ., n. 3), oppure, sul piano motivazionale, individuando uno o più fatti la cui omessa considerazione, quale effetto del giudizio generale di inidoneità sopra detto, avrebbe avuto l’effetto di impedire un diverso giudizio, viceversa altamente probabile ove le relative circostanze fossero state considerate (art. 360 cod.proc.civ., n. 5). Sotto quest’ultimo profilo, tuttavia, in concreto avrebbe inciso il fatto che la sentenza d’appello avesse fondato la propria decisione sugli stessi accertamenti fattuali assunti a sostegno della decisione di primo grado, pertanto, il ricorrente sarebbe incorso nel divieto di cui all’art. 348 ter cod.proc.civ. Al di là della qualificazione nominale con cui, entro l’ambito dell’art. 360 cod.proc.civ., nel ricorso sono individuate le ragioni di censura, manca dunque la specifica individuazione degli aspetti eventualmente rilevanti nei termini appena indicati. 2.Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, comma 1, cod.civ. e degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. per omessa valutazione degli elementi di prova sul rapporto di causalità fra le prestazioni mediche eseguite dai convenuti e il danno subito. Secondo il ricorrente la Corte d’Appello avrebbe dovuto porre l’onere della prova della ricorrenza del nesso causale a carico della parte che aveva interesse a farlo emergere, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, cod..civ., poichè, ex art. 2697, comma 2, cod..civ., chi ha interesse ad escludere la concreta efficienza causale di un contegno determinato ha l’onere di provare l’esistenza di altri fattori causali che in tutto o in parte hanno dato causa all’evento; in aggiunta, gli elementi di prova acquisiti avrebbero dovuto essere valutati sia singolarmente che nel loro insieme per evitare l’unilaterale scelta della tesi da sostenere nonché la sistematica valorizzazione degli elementi che la confermano e la sistematica svalutazione di quelli che la escludono, come precisato da Cass.2059/2018. Invece, la Corte d’Appello si sarebbe appiattita sulle conclusioni del CTU, senza considerare che, dall’esame delle foto scattate dal prof. B. all’arcata dentale, in vista della realizzazione di un impianto provvisorio all’arcata superiore, emergeva il fallimento del piano terapeutico elaborato ed attuato da C. L. e M. D., come rilevato dallo stesso CTU, il quale, tuttavia, dopo aver ritenuto la prestazione nell’insieme inadeguata ed inefficace, aver avanzato il sospetto che la prestazione fosse stata inutilmente resa, concludeva che non vi erano prove documentali per attribuire la colpa a C. L. o al paziente; né avrebbe tenuto conto che le fatture emesse dimostravano che il rapporto professionale si era protratto ben oltre il 1999, che spesso ad eseguire gli interventi era stata M. D., priva di qualifica professionale, come era stato provato per testimoni, né che al nuovo medico curante nessun rilevo critico era stato mai MOSSO. Il motivo è, in parte, infondato, in parte, inammissibile. La distribuzione dell’onere della prova invocata dal ricorrente contrasta con l’orientamento di questa Corte che pone l’onere di dimostrare il nesso di causa, nelle prestazioni professionali, a carico del creditore della prestazione, facendo gravare sullo stesso il fatto ignoto. In particolare, di recente, con la pronuncia n. 28991 dell’11/11/2019, è stato confermato e precisato che “Negare che incomba sul paziente creditore di provare l’esistenza del nesso di causalità fra l’inadempimento ed il pregiudizio alla salute, come si assume nel motivo, significa espungere dalla fattispecie costitutiva del diritto l’elemento della causalità materiale”. Il creditore, pertanto, è tenuto a provare, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e il danno lamentato. Successivamente a tanto sorgono poi gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l’adempimento o che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle. “Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che la situazione patologica è sì eziologicamente riconducibile all’intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l’utilizzo di presunzioni la causa dell’evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l’imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore” (Cass. n. 28991/2019, cit.). Nel caso di specie, la Corte d’Appello, avvalendosi della CTU, aveva ritenuto non provato se la situazione clinica del cavo orale del ricorrente fosse attribuibile agli interventi odontoiatrici non correttamente eseguiti o al comportamento del ricorrente stesso. Perciò, nessun rimprovero può essere mosso alla sentenza impugnata quanto all’applicazione dell’art. 2697 cod.civ. Sotto tale profilo, il motivo risulta, dunque, infondato. In merito alla asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.c., giova rammentare che: a) come già più volte chiarito da questa Corte, “per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod.proc.civ., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”» (Cass., Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238); b) la violazione del paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., il quale prescrive, come regola di valutazione delle prove, quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi) (per tutte cfr. Cass. 10/06/2016, n. 11892). Applicando tali principi alla fattispecie concreta, ove viene lamentata la omessa valutazione di una pluralità di elementi di prova — taluni passaggi argomentativi della CTU, prove testimoniali, fatture, foto — che se unitariamente intesi avrebbero inevitabilmente dovuto indurre il giudice a quo a ritenere provato il nesso causale, se ne conclude che il ricorrente ne chiede in concreto un riesame non esigibile da questa Corte, giusta i caratteri ed i limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità. 3.Con il terzo motivo il ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, comma 2, cod.civ., degli artt. 2 e 4 Dm Sanità 14/2/1997 e degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. per omessa valutazione degli elementi di prova relativi al rapporto di causalità fra le scorrette prestazioni mediche dei convenuti e il danno subito. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe dovuto basare la propria decisione sulla CTU che, dopo aver rilevato la cattiva esecuzione della prestazione professionale di C. L., aveva ritenuto che non fosse provato che la situazione clinica del paziente fosse imputabile ai professionisti, per mancanza di documentazione successiva al 1999 e per la mancanza di adeguata igiene orale da parte di G. V., ma, una volta raggiunta la prova che l’intervento eseguito era stato improprio, inutile e dannoso, spettava alle controparti provare che le patologie lamentate erano imputabili a fatti successivi: l’omessa igiene orale, l’omessa prova documentale. Anche questo motivo si dimostra inammissibile. Per infirmare la motivazione della sentenza che recepisce le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio non basta una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, giacché essa si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità: Cass. 03/06/2016, n. 11482. La dedotta violazione degli artt. 2 e 4 del dm 14/02/1997 non tiene conto del fatto che è risultato provato in atti che la documentazione era stata consegnata al ricorrente e che, in tal caso, ai sensi dell’art. 4, comma 1, non vi era l’obbligo di custodia da parte del professionista, come aveva già rilevato il giudice a quo, ritenendo caduta “la rilevanza delle argomentazioni giuridiche dell’appellante in tema di omessa tenuta o consegna della cartella clinica al paziente come significativa a carico del medico o struttura curante” (p. 6 della sentenza). 5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. PQM. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Autore: Anna Macchione - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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