La Corte Costituzionale ribadisce che l’art. 21 del D.Lgs. n. 368 del 1999 subordina l’attività di medico chirurgo di medicina generale nel Servizio sanitario nazionale al possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale, e l’art. 8, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 502 del 1992, individua tale requisito quale principio a cui informare gli accordi collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di convenzionamento. Pertanto, per l’assegnazione di incarichi a tempo indeterminato, anche nell’emergenza sanitaria territoriale, i suddetti accordi impongono il possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale, che è condizione necessaria per l’iscrizione nella graduatoria regionale utilizzata per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, nonché il possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale.
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