Sotto il profilo della responsabilità civile sanitaria, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al fondamentale (perché insito nel diritto di difesa) principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tale principio opera non solo ai fini dell’accertamento dell’eventuale colpa del sanitario, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente.
