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Corte di Cassazione Civile: Responsabilità del PS per i danni autoarrecatisi da paziente con problemi psichici

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Responsabilità della struttura sanitaria di Pronto Soccorso per i danni autoarrecatisi da paziente con problemi psichici preso in carico dalla struttura. La struttura sanitaria di Pronto Soccorso deve essere garante della sicurezza dei ricoverati e in speciale modo ha l’obbligo di attivarsi per assicurare che la situazione di attesa del paziente con problemi psichici sia svolta in condizioni di sicurezza, per evitargli di nuocere a sé o ad altri pazienti ricoverati (sentenza nr. 10832/14).

FATTO: Nel —- veniva condotta alle 2,40 di notte da alcuni agenti di polizia al Pronto Soccorso dell’Ospedale —– di — dopo essere stata sottoposta presso un’altra struttura ospedaliera ad accertamenti psichici, e lì, mentre si trovava in una stanza dell’ospedale in attesa della visita psichiatrica richiesta dal medico di guardia del Pronto Soccorso dopo averla visitata, si lanciava nel vuoto da una finestra dell’ospedale (che raggiungeva arrampicandosi su una sedia e da qui su un carrello o un tavolino) procurandosi fratture multiple e danni alla testa permanenti, tra cui uno sfregio in viso. Nel — conveniva in giudizio l’Ospedale —- di — chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati per omessa sorveglianza da parte del personale medico e paramedico. Interveniva in giudizio anche la —–, compagnia assicuratrice dell’ospedale. Nel 2004 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda della ——. La —- proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Palermo con sentenza depositata il 14.10.2009. La Corte d’appello, condividendo il giudizio espresso nella sentenza di primo grado, riprodotto in parte nel corpo della motivazione, riteneva che le condizioni di apparente tranquillità della paziente non necessitassero l’adozione di particolari precauzioni, non risultando che il personale del pronto soccorso fosse stato messo al corrente di propositi suicidi o autolesionistici della giovane donna, e che inoltre la —- fosse accompagnata dai genitori o quanto meno da una parente, presente nella sua stanza, e poi allontanata con un pretesto dalla stessa ricorrente la quale, non appena si trovava sola nella stanza, ne approfittava per salire repentinamente sui mobili e buttarsi dalla parte superiore di una finestra, in quanto la parte inferiore di essa, posta a livello della figura, era serrata. Escludeva che vi fosse una responsabilità della struttura ospedaliera per omessa sorveglianza sulla paziente, non essendo la giovane stata lasciata sola, non richiedendo la situazione la presenza costante di personale-sanitario.—-propone ricorso per cassazione articolato in otto motivi. Resiste l’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti ———– di—– con controricorso, e resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale —- Assicurazioni s.p.a..

DIRITTO: La Corte Suprema di Cassazione ha rilevato che “nel caso che la struttura sanitaria alla quale ci si rivolge sia un Pronto Soccorso, non si può prescindere dal considerare il tipo di urgenza rappresentata dal paziente che si rivolge alla struttura, la quale verrà poi qualificata nella sua gravità dai medici del pronto soccorso, ma in relazione alla cui tipologia si ha ragione di pretendere dalla struttura ospedaliera che vengano realizzate delle tipologie di intervento differenziate, ed anche che vengano adottate misure differenziate a tutela della salute e sicurezza dei pazienti nella fase di primo intervento. Non solo il profilo terapeutico è differente a seconda della patologia lamentata dal singolo paziente che si presenta al pronto soccorso, ma necessariamente differenziato deve essere anche l’atteggiamento di protezione che la struttura deve svolgere fin dal primo intervento in sede di pronto soccorso, nel senso che a fronte di determinati tipi di patologie lamentate dai pazienti ben più che di altre – possono assumere un ruolo rilevante tra le prestazioni a carico della struttura specie in sede di primo intervento, gli obblighi per solito accessori di sicurezza e protezione dei pazienti. In particolare, se viene ricoverato in pronto soccorso una paziente con problemi psichici reduce da una crisi (non altrimenti si spiega un ricovero nel cuore della notte della — , già esaminata in un altro ospedale e reindirizzata presso quel pronto soccorso, e accompagnato da agenti di polizia, evidentemente chiamati dai familiari che non erano in grado di ‘contenerla’ o richiamati autonomamente dalle grida), e quindi un soggetto in condizioni di fragilità psichica, che si rivolge al pronto soccorso per un disagio psichico in fase acuta, primo obbligo del pronto soccorso che con l’accettazione prende in carico la paziente, dopo averla visitata e aver disposto la visita psichiatrica, come nel caso di specie è stato fatto, è assicurare che la situazione di attesa di questa paziente (la cui situazione di apparente tranquillità può essere illusoria o simulata, considerate tutte le altre circostanze di fatto e comunque non concludente nel senso di una effettiva tranquillità d’animo) sia svolta in condizioni di sicurezza, per evitarle di nuocere a sé o ad altri pazienti ricoverati”.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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