Corte di Cassazione: esercizio abusivo di professione

CORTE DI CASSAZIONE – Esercizio abusivo di professione: responsabilità del medico dentista che consente all’odontotecnico di effettuare abusivamente prestazioni odontoiatriche.
FATTO: Con sentenza del 10/05/2012 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 16/09/2009 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato —- alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 348 c.p., per non avere, in —- in epoca anteriore e prossima al 29/04/2008, quale direttore sanitario dello studio dentistico "—-", impedito che ivi esercitasse abusivamente l’attività di odontoiatra —, mero odontotecnico.
DIRITTO: la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità. persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte lombarda analiticamente spiegato come la —– medico dentista che dello studio de quo era stata nominata direttore sanitario dall’ —–, mero odontotecnico ma amministratore della società di gestione della relativa struttura sanitaria – fosse ben a conoscenza che l’ —- effettuava prestazioni dentistiche abusive già nella sede di —- e poi in quella di nuova apertura di —–, esercizio abusivo delle professione medica che era avvenuto proprio con la compiacenza della —-; ed avendo implicitamente confermato come quest’ultima, proprio per la sua veste di direttore sanitario, avrebbe dovuto impedire il mancato rispetto del riparto di competenze professionali tra i vari componenti dello studio, avendo così violato quegli obblighi di attivazione della cui affermazione di esistenza significativamente l’imputata, con l’atto di appello, non si era neppure doluta, rendendo non necessario un particolare impegno argomentativo da parte della Corte territoriale(sentenza nr. 44631/13).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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