Corte di Cassazione Ord. 07/06/2023, n.16083 – Medici e Borse

La Suprema Corte ha affermato che l’art. art. 46, comma 2 del D.Lgs. n. 368 del 1999, va interpretato nel senso che, là dove dispone, nel primo periodo, che “le disposizioni di cui agli artt. da 37 a 42, si applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007″ e, nell’ultimo periodo”, che “fino all’anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257”, il termine di riferimento temporale costituito dall’anno accademico 2006-2007 va correlato non alla mera pendenza del corso ma al suo inizio in quell’anno, dal momento che solo ad un corso non ancora iniziato, ma da iniziare nel predetto anno accademico, può ritenersi applicabile una disciplina, quale quella dettata dalla nuova legge, diretta a regolare in modo indissolubile aspetti strutturali e funzionali di una fattispecie totalmente nuova: quanto a forma, parti e contenuto del contratto, organizzazione del corso, effetti giuridici ed economici. Pertanto, non sussiste nessun obbligo per lo Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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