Corte di Cassazione Ord. 13/09/2024, n. 24656 – Responsabilità medica

La Suprema Corte ha affermato che se il paziente si duole della cattiva esecuzione dell’intervento, tale domanda può essere intesa come riferita ad ogni prestazione inerente l’intervento (quello che la giurisprudenza chiama “essenzialità materiale” del fatto). In tal senso, se il paziente lamenta responsabilità per inadempimento della obbligazione assunta di effettuare un intervento chirurgico, questa domanda è implicitamente estesa a tutto ciò che in quell’intervento, ossia nella prestazione assunta, è ricompreso: il trattamento post- operatorio, quello preparatorio, gli esami strumentali ecc. ossia: il “fatto” è identificato in base al titolo. La struttura quindi si impegna contrattualmente ad effettuare un intervento chirurgico che implica la necessità di condotte strumentali, le quali rientrano nella prestazione assunta. Se di conseguenza il paziente stipula con la struttura un contratto diverso, ed ulteriore, cambia altresì il fatto, ossia cambia l’insieme delle prestazioni cui la struttura si obbliga. In altri termini, non può aversi identità di domande, né può dirsi che l’una è implicita nell’altra, se esse fanno valere due inadempimenti diversi, in quanto relativi a prestazioni oggetto di diversi contratti.

 

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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