Corte di Cassazione Ordinanza n. 27109/2021 – Responsabilità medica

Secondo la Corte di Cassazione in mancanza di consenso informato l’intervento del medico è sicuramente illecito, non potendo tale consenso presumersi dalla gravità delle condizioni del paziente. Il consenso del paziente all’intervento non può ritenersi presuntivamente e tacitamente prestato in virtù della gravità delle sue condizioni, non potendosi da ciò presumere che, quand’anche egli fosse stato informato adeguatamente, avrebbe ugualmente deciso di farsi operare. Gli Ermellini, facendo riferimento ai principali approdi giurisprudenziali in tema di consenso informato rammentano come l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisca prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente. Il consenso informato, dunque, attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest’ultima non potendo in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, 2° comma, Cost.). In mancanza di consenso informato quindi l’intervento del medico è sicuramente illecito (al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge è obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità), anche quando sia nell’interesse del paziente, ciò in quanto l’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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