Corte di Cassazione Penale, Sentenza 28/05/2026, n. 19597

Integra il delitto di truffa la condotta del sanitario che, approfittando della particolare debolezza psicologica dei pazienti, affetti da patologie anche gravi, li induca a sottoporsi, dietro pagamento, ad una metodologia di cura alternativa a quella tradizionale, rassicurandoli circa l’utilità della stessa e suscitando speranze illusorie stante l’assenza di evidenze scientifiche di guarigioni o di miglioramenti. Nel caso in esame, a numerosi pazienti affetti da una patologia particolarmente grave come la sclerosi multipla venivano somministrati farmaci rientranti in un protocollo mai approvato in sede scientifica, sconosciuto all’agenzia italiana del farmaco e proposti come idonei a far regredire la malattia o comunque ad alleviare i sintomi. È evidente, pertanto, la sussistenza degli artifici e raggiri ricavabili in tutti i casi di somministrazione di cure prive di evidenza scientifica nella conoscenza da parte dell’agente della assenza di un qualsiasi riconoscimento del protocollo somministrato.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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