Corte di Cassazione Sent. 15 febbraio 2022 n. 5380 – Responsabilità medica – Guardia medica

La Suprema Corte ha affermato che è legittima la condotta del medico di Guardia medica che rifiuta la visita domiciliare e per telefono effettua la diagnosi e prescrive la terapia, essendo fondamentale il riferimento alla discrezionalità scientifica del sanitario a fronte della richiesta di intervento del paziente. Infatti, il confronto telefonico col paziente è sufficiente per consentire al medico, in servizio presso la Guardia medica, di azzardare una diagnosi, prescrivere una terapia farmacologica e, soprattutto, rifiutare l’intervento a domicilio. Il medico conserva sempre e comunque la discrezionalità di apprezzare la necessità o meno della visita domiciliare e ciò in quanto la normativa, nell’enunciare quali siano i compiti e gli obblighi del medico di Guardia medica, espressamente prevede che durante il turno egli è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall’utente, ma non può venir meno lo spazio di discrezionalità scientifica necessario a valutare l’opportunità o la necessità delle modalità attraverso cui adempiere all’atto richiesto, discrezionalità altamente tecnica della professione sanitaria, specie nella parte in cui deve essere decisa la tipologia di intervento che si rende opportuno e non certo necessariamente corrispondente alle specifiche richieste del paziente.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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