Corte di Cassazione Sent. n. 25887/20022 – Responsabilità medica – danno biologico

La Suprema Corte ha affermato che il danno biologico non è risarcibile in re ipsa. In altri termini per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all’integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona. Ciò in quanto il danno biologico misurato percentualmente è la menomazione all’integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-reazionali comuni a tutti. Pertanto, il danno da lesione della salute, per essere risarcibile, deve avere per effetto la compromissione di una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane. In mancanza di tali conseguenze la lesione della salute non si configurerebbe come un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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