Corte di Cassazione Sent. n. 37004 del 16/12/2022 – Medici convenzionati: retribuzione di posizione

La Suprema Corte ha affermato che, in tema di dirigenza sanitaria, il titolare di incarichi ex art. 39, comma 9, CCNL area medica del SSN del CCNL del 2000 che, pur non configurandosi con la denominazione di incarico di direttore di dipartimento, ricomprendano secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – non ha diritto, in assenza dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni, alla parte variabile della retribuzione di posizione.

Ne deriva che, in sé, il fatto che il menzionato art. 39, comma 9, CCNL 2000 prescriva una maggiorazione fra il 35 ed il 50% della retribuzione di posizione, parte variabile, in favore del direttore di dipartimento e del titolare di incarichi che ricomprendano più strutture complesse, non può comportare un’estensione integrale al titolare di incarichi che ricomprendano più strutture complesse della disciplina giuridica applicabile al direttore di dipartimento. Infatti, tale estensione va limitata solo alla misura di tale maggiorazione. Non a caso, l’art. 39, comma 9, del CCNL 2000, accomuna all’incarico di direttore di dipartimento gli incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse, subordinando il rilievo di questi ultimi incarichi all’adozione di un atto aziendale, così dando rilievo alla graduazione delle funzioni quale atto aziendale fondamentale per richiedere la componente variabile della retribuzione di posizione. A tal proposito altra giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, n 30841 del 19 ottobre 2022), ha confermato, in un caso similare, che, per accogliere la tesi del ricorrente, sarebbe stata necessaria, in ragione del testo della contrattazione collettiva richiamata e dell’esame delle disposizioni contrattuali, una determinazione della ASL di appartenenza sulla dotazione organica, espressa mediante atto aziendale, dal quale risultasse la presenza della figura professionale rispetto alla quale il ricorrente rivendica lo svolgimento delle mansioni, senza che ciò potesse essere ricavato dall’importanza o complessità dell’incarico ricoperto.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.