Corte di Cassazione Sent. n. 4587/2022 – Responsabilità medica

Secondo la Suprema Corte non sussiste la responsabilità del medico curante poiché non ha le competenze specifiche per diagnosticare una malattia difficile insorta dopo l’ultima visita, né quella dell’ospedale se la malattia è difficile da curare. Pertanto, non sussiste responsabilità né per l’ospedale perché ha curato la paziente da una malattia difficile, né del medico curante essendo la malattia subentrata dopo la visita di quest’ultimo. Non rileva, inoltre, che l’ospedale si sia discostato dalla terapia precedente, né che il paziente non fosse stato informato sulle controindicazioni della nuova cura, visto che le infezioni insorte rientrano nelle normali conseguenze della terapia.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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