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Corte di Cassazione – sez. terza penale – Sent. n. 377/2023 – Dichiarazioni mendaci agli Ordini professionali

La Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione mendace, recante dichiarazioni non veritiere, presentata agli Ordini professionali integra gli estremi del delitto di falso ideologico di cui all’art. 483 c.p. in quanto si considera resa a pubblico ufficiale, conformemente a quanto statuito dall’art. 76, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000. In particolare, la natura pubblica dell’atto di cui all’art. 483 cod. pen. è stata ravvisata nei casi in cui una specifica norma attribuisca all’atto stesso la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, collegandone l’efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero. Con riguardo alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, la natura pubblica dell’atto è desunta anche dalla sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in esso affermati, a sua volta ricavabile dalla funzione di comprovare stati, qualità personali e fatti che le due disposizioni in parola assegnano alle dichiarazioni sostitutive di atti notori e di certificazioni; dunque, la stessa legge sulla documentazione amministrativa vuole attribuire alle suddette autodichiarazioni la qualità di atti pubblici da cui deriva l’illiceità penale, da inquadrare in una delle fattispecie astratte previste dal codice in tema di falsità in atti pubblici, nel caso in cui il privato rilasci una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che sia falsa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, la natura pubblica della dichiarazione sostituiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 deriva dalla naturale destinazione di tale dichiarazione a provare la verità dei fatti in essa accertati e dalla circostanza, nel caso specifico, che gli Ordini professionali hanno natura di enti pubblici non economici. Pertanto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa all’Ordine professionale è atto pubblico in ragione della sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in essa affermati e della natura di ente pubblico dell’ente destinatario.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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