Cassazione Civile Sentenza n. 12996/16 – Difetto di abilitazione professionale dell’esecutore della prestazione odontoiatrica. Rigetto della domanda di risarcimento dei danni – La Corte di Cassazione ha affermato che il divieto delle attività (di cure odontoiatriche) effettuate dall’odontotecnico elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento di prestazioni, che la stessa legge inibisce proprio a tutela dell’interesse pubblico al possesso delle necessarie competenze tecniche, e perizia, per il relativo espletamento.
FATTO E DIRITTO: Con atto di citazione, notificato in data 11 maggio 1998, (Omissis) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, (Omissis) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito delle cure odontoiatriche (devitalizzazioni e realizzazioni di protesi) praticate, nell’anno 1992, dallo stesso (nonostante fosse odontotecnico) in modo maldestro.
La Corte di Cassazione ha affermato che l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto.
Con riferimento alla figura professionale dell’odontotecnico la Corte di Cassazione ha rilevato che la progettazione, preparazione e collocazione nel cavo orale del cliente di una protesi dentaria implicano l’esecuzione di operazioni e manovre vietate agli odontotecnici dall’art. 11 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, perché riservate ai sanitari iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con la conseguenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2229 e 2231 c.c. e in relazione all’art. 1418 c.c., della nullità assoluta del rapporto contrattuale intercorso al riguardo tra odontotecnico e cliente, che deve essere rilevata anche d’ufficio dal giudice. La Corte di Cassazione ha infine affermato che il divieto delle attività (di cure odontoiatriche) effettuate dall’odontotecnico elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento di prestazioni, che la stessa legge inibisce proprio a tutela dell’interesse pubblico al possesso delle necessarie competenze tecniche, e perizia, per il relativo espletamento.
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