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Dirigenti medici – Mancato superamento della periodo di prova e recesso dell’azienda sanitaria

Cassazione Civile Sez. L. – Dirigenti medici – Mancato superamento della periodo di prova e recesso dell’azienda sanitaria. In materia di rapporti di lavoro pubblico nel settore sanitario la previsione del CCNL secondo cui il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, consente l’esecuzione della prova anche nel caso di assunzione di un lavoratore che in precedenza aveva stipulato un contratto a termine, ancorché avesse superato la relativa prova, avendo le parti ritenuto utile e comunque funzionale all’interesse pubblico l’espletamento della prova in vista della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato. (Sentenza n. 8934/15)

FATTO: La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca di rigetto della domanda di V.M., assunto con patto di prova a tempo indeterminato dalla AUSL 12 Versilia come dirigente medico di dermatologia, di accertamento dell’illegittimità del recesso intimatogli dall’azienda sanitaria per mancato superamento della prova. Avverso la sentenza ricorre il V. Resiste la l’Azienda USL n. 12 di Viareggio.

DIRITTO: In materia di rapporti di lavoro pubblico nel settore sanitario, disciplinati a seguito della privatizzazione dalla contrattazione collettiva nazionale, anche in deroga a previsioni di legge o regolamento, la previsione del CCNL del comparto sanità del primo settembre 1995, secondo cui il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, consente l’esecuzione della prova anche nel caso di assunzione di un lavoratore che in precedenza aveva stipulato un contratto a termine, ancorché avesse superato la relativa prova, avendo le parti ritenuto utile e comunque funzionale all’interesse pubblico l’espletamento della prova in vista della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato (Cass. 2 ottobre 2008 n. 24409, nonché da ultimo Cass. n. 23381/2014). Infine, è stato rimarcato che la valutazione circa l’opportunità e/o necessità della verifica delle qualità professionali e della personalità complessiva del lavoratore, già accertata, dal datore di lavoro, costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (v. Cass. n. 10440/12, n. 17767/09, n. 1741/95, sopra citate). La Corte territoriale ha ritenuto che le motivazioni del recesso costituite, sostanzialmente, dall’incapacità del medico di inserirsi nella unità operativa di appartenenza ed a rapportarsi con i colleghi, non celavano alcun intento discriminatorio o estraneo alla finalità dell’istituto e che anzi al contrario il complessivo svolgersi della vicenda evidenziava semmai una serie di elementi che deponevano con certezza a favore della genuità e correttezza della condotta della USL. Le censure del ricorrente circa la mancata specificazione nel contratto che avrebbe dovuto svolgere un’attività di squadra con un’intensa collaborazione con gli altri colleghi di lavoro non risultano certo idonee ad incidere sulla piena validità dell’espletamento della prova e del recesso considerato che la necessità di integrazione e collaborazione nell’ambito della struttura di assegnazione rappresenta un requisito che l’ASL ritiene ineludibile per il raggiungimento degli obiettivi

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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