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Errore sul calcolo dei fondi a disposizione per i medici di medicina generale in relazione all’anno 2005

Tar Liguria  – Errore sul calcolo dei fondi a disposizione per i medici di medicina generale in relazione all’anno 2005 – Il Tar Liguria ha affermato che trattandosi di correzione di errore materiale contenuto nell’accordo approvato con deliberazione di giunta regionale 234/06 le federazioni ricorrenti costituivano destinatari individuati del provvedimento con la conseguente necessità, per la decorrenza del termine di impugnazione, della notificazione dello stesso. (Sentenza n. 519/15)

FATTO: La Federazione Italiana Medici Medicina Generale – Fimmg – Sezione Regionale Liguria e la
Federazione Italiana Medici Medicina Generale – Fimmg – Sezione Provinciale di Genova propongono ricorso al fine di chiedere l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2013, n. 1003, con la quale è stato corretto un presunto errore materiale, contenuto nella deliberazione di Giunta regionale 17 marzo 2006, n. 234, sul calcolo dei fondi a disposizione per i medici di medicina generale in relazione all’anno 2005.

DIRITTO: Trattandosi di correzione di errore materiale contenuto nell’accordo approvato con deliberazione di giunta regionale 234/06 le federazioni ricorrenti costituivano destinatari individuati del provvedimento con la conseguente necessità, per la decorrenza del termine di impugnazione, della notificazione dello stesso. Peraltro la mera comunicazione senza avviso di ricevimento della delibera impugnata non consente di ritenere integrato il requisito della piena conoscenza idoneo a fare decorrere il termine per l’impugnazione. Parimenti infondata è la presunta conoscenza da parte di un legale rappresentante della FIMMG del provvedimento impugnato. In realtà nel ricorso presentato al giudice ordinario (sub prod. n. 2 ricorrenti 22 settembre 2014), pur facendosi riferimento ad un errore materiale nella quantificazione dell’importo spettante, nondimeno si riferisce tale errore all’ASL e non già alla Regione come sarebbe stato più agevole ove fosse stata integrata la piena conoscenza del provvedimento. La correzione dell’errore materiale come tutti i procedimenti in autotutela deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento che nella specie è mancata. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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