Esercizio abusivo professione

Cassazione Penale Sent. n. 6664/2017 – Esercizio abusivo professione – “Il reato di cui all’art. 348 c.p.  richiede, per la realizzazione dell’elemento materiale, una condotta che si dipani con i necessari caratteri della ripetitività, della continuità e professionalità  o anche solo della eventuale abitualità ma che si caratterizzi comunque per quella non singolarità e per quella pluralità di atti tipici che, rientrando sicuramente nel campo semantico e definitorio descritto nell’art. 131 bis, terzo comma, ultima parte del codice penale, lo rendono di per sé incompatibile, nella sua stessa struttura oggettiva, con la causa di non punibilità di cui si è detto”.

FATTO E DIRITTO: Il Difensore di F.D. ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di MILANO, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere a carico dell’imputata per i fatti precedenti al 21 agosto 2008 perchè estinti per prescrizione e ha confermato, per il resto, la sentenza di condanna impugnata. La F. è imputata del reato di cui agli artt. 40 e348 c.p., perché, quale Consigliere Delegato responsabile del rispetto della normativa relativa alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso la Casa di Riposo per anziani (OMISSIS), aveva permesso che B.M. esercitasse abusivamente la professione di Infermiera professionale ed è stata condannata alla pena di 250,00 Euro di multa. Il ricorso è infondato e va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.. Il primo motivo di ricorso contesta, come si è visto, che le attività materialmente svolte dalla B. potessero essere considerate come tipiche della professione infermieristica ma non sembra davvero dubbio che la somministrazione di farmaci, la misurazione dei parametri vitali e l’effettuazione di iniezioni intramuscolo costituiscano in effetti atti tipici e caratterizzanti la professione di infermiere; in questa prospettiva argomentativa, poi, non sfuggirà che la Corte ha specificamente sottolineato la circostanza che la B. era stata trovata dai NAS nell’esercizio effettivo e materiale di dette attività e, dall’altro, che le decisioni di legittimità riportate nel ricorso negano la sussistenza del reato, pur in presenza di attività tipiche della professione di infermiere, per assenza del requisito della continuità e professionalità. Il reato di cui all’art. 348 c.p. , come si è accennato più sopra, richiede, per la realizzazione dell’elemento materiale, una condotta che si dipani con i necessari caratteri della ripetitività, della continuità e professionalità (Cass. Sez. 6, 24/10/2005- dep. 2006, n. 7564, Palma Proietti, Rv 233682) o anche solo della eventuale abitualità (Cass. Sez. 6 del 8/1/2014 n. 15894, Erario, Rv. 260153) ma che si caratterizzi comunque per quella non singolarità e per quella pluralità di atti tipici che, rientrando sicuramente nel campo semantico e definitorio descritto nell’art. 131 bis, terzo comma, ultima parte del codice penale, lo rendono di per sé incompatibile, nella sua stessa struttura oggettiva, con la causa di non punibilità di cui si è detto).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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