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Garante per la Protezione dei dati Personali: videosorveglianza negli ospedali – disposizioni nella Relazione 2015

Il
Garante per la Protezione dei dati Personali ha riportato nella
Relazione del 2015 diversi provvedimenti riguardanti i sistemi di
videosorveglianza
installati in ospedali e luoghi di cura.
In primo luogo si sottolinea che è concesso installare tali impianti solo nei casi in cui il monitoraggio è assolutamente indispensabile per la salute del paziente. Inoltre è necessario adottare tutte le misure per proteggere la dignità e la riservatezza delle persone malate; il titolare del trattamento, infatti, deve premurarsi di consentire l’accesso alle riprese solo ai soggetti autorizzati, come medici e infermieri. Per quanto riguarda le registrazioni effettuate nei reparti in cui l’accesso è consentito solo ai pazienti e al personale medico, queste possono essere mostrate a “terzi legittimati” (familiari, parenti, conoscenti), purché riguardino solamente il proprio congiunto o conoscente. Il mancato rispetto di queste prescrizioni comporta l’applicazione di una sanzione che può variare da trentamila a centottantamila euro.

Secondo il comma 8 dell’articolo 22 del Codice, le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere diffuse, motivo per cui bisogna evitare il rischio che vengano proiettate su monitor accessibili al pubblico non autorizzato.

È stato poi specificato l’obbligo per i responsabili di designare per iscritto coloro che possono accedere alle immagini degli impianti di videosorveglianza (personale incaricato del trattamento, autorizzato ad accedere alle postazioni di controllo o a utilizzare gli impianti) e di assegnare a ciascuno di loro, in base alle loro mansioni, uno specifico livello di accesso alle immagini (sola visualizzazione, registrazione, copia, cancellazione…).

Infine, in base a casi specifici, sono stati definiti alcuni limiti entro i quali non è necessario chiedere la verifica preliminare del Garante.

Fonte:  http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/videosorveglianza-e-sanita-provvedimenti-e-raccomandazioni-del-garante-per-la-privacy/

Autore: Redazione FNOMCeO

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