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Il paziente ha piena libertà nella scelta del medico di base

TAR Lecce – Diniego di scelta del medico di baseLa libertà di scelta del medico di base è, con tutta evidenza, posizione strettamente inerente alla sfera giuridica del paziente; il diritto di azione spetta, dunque, esclusivamente al paziente che afferma di essere stato leso nella sua libertà di scelta del medico di fiducia e non già al medico di base ( Sentenza n. 390/15 )

FATTO: Il dottor P. medico di assistenza primaria ha proposto ricorso contro  l’Azienda Sanitaria Locale Lecce per l’annullamento dei dinieghi di autorizzazione in deroga per la scelta del medico di fiducia adottati dal Direttore ad interim del Distretto Socio Sanitario di Maglie dell’ASL di Lecce prot. n. 67146, 67126, 67153, 67068, datati 29 aprile 2013, con i quali è stata negata ai sig.ri V. P., A. De D., V. C., R. G., M. P., M. M., la possibilità di scelta come medico di assistenza primaria dell’odierno ricorrente.  Il dottor P. assume in fatto di avere sottoscritto la convenzione di medico di medicina generale con l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce nell’anno 2012 e di essere stato assegnato al Comune di Muro Leccese per lo svolgimento dell’attività di medico di base. Il predetto lamenta, in definitiva, l’interruzione del rapporto di fiducia venutosi a creare con alcuni pazienti i quali avrebbero inoltrato alla Asl del territorio istanza intesa ad esercitare la scelta del medico di base in deroga ai criteri prefissati dalle norme di settore.

DIRITTO: Il Collegio rileva che l’interesse sostanziale leso dal provvedimento impugnato e azionato in giudizio consiste nella libera scelta del medico di fiducia (medico di base) da parte di un certo numero di pazienti che intendono proseguire nel rapporto di assistenza anche al di là di limiti territoriali e, cioè, indipendentemente dal fatto di risiedere in un comune che non annovera, tra i medici della medicina di base, il ricorrente. Si tratta, tuttavia, di situazione giuridica che non può essere trasferita o trasposta nella sfera giuridica del ricorrente il quale non può vantare né esercitare in giudizio una pretesa di questo tipo perché ciò implicherebbe, come è stato ben sottolineato dalla difesa della Asl, una sostituzione processuale extra ordinem. La libertà di scelta del medico di base è, con tutta evidenza, posizione strettamente inerente alla sfera giuridica del paziente; il diritto di azione spetta, dunque, esclusivamente al paziente che afferma di essere stato leso nella sua libertà di scelta del medico di fiducia e non già al medico di base. Il TAR Lecce definitivamente pronunciando sul ricorso lo dichiara inammissibile per carenza di legittimazione ad agire dell’odierno ricorrente).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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