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Illegittima la separazione tra attività clinica e attività assistenziale

Tar Lazio  – Illegittimità la separazione tra attività clinica e attività assistenziale. Il TAR Lazio ha sottolineato che non può essere seriamente messo in dubbio che la contestata netta separazione tra attività clinica e attività assistenziale, in assenza di norme che raccordano armonicamente lo svolgimento concreto delle suddette attività, è foriera di disfunzioni e verrebbe a generare una confusione di ruoli e responsabilità che andrebbe a discapito del malato. (Sentenza n. 6513/2015)

FATTO: L’ANAAO ASSOMED, sindacato maggiormente rappresentativo dei medici-chirurgici, degli odontoiatri, dei veterinari e dei dirigenti sanitari che operano in rapporto di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa con strutture del SSN o private, ha impugnato il Decreto del Commissario ad acta n.U00259 del 6 agosto 2014, nelle parti in cui esso stabilisce che l’organizzazione aziendale nelle sue articolazioni deve prevedere la separazione della linea clinica, il cui governo è affidato ai Dipartimenti a Direzione Clinica, da quello assistenziale il cui governo è proprio delle UU.OO. delle Professioni Sanitarie, che a tal fine possono essere aggregate nel Dipartimento delle Professioni Sanitarie. Oggetto della controversia è quindi il Decreto del Commissario ad acta, recante l’Approvazione dell’Atto di indirizzo per l’adozione dell’Atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nelle parti riguardanti l’Assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie, tecniche, della infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

DIRITTO: Con il primo motivo di doglianza è stata prospettata l’illegittimità della separazione della linea clinica, il cui governo è affidato ai Dipartimenti a Direzione Clinica, da quella Assistenziale, il cui governo è proprio delle UU.OO. delle Professioni sanitarie", atteso che tale netta separazione comporterà in concreto per il dirigente medico l’impossibilità di interferire in alcun modo nella cosiddetta linea assistenziale diretta e gestita dal dirigente della UO delle professioni sanitarie. Secondo la prospettazione ricorsuale le rispettive competenze e responsabilità del medico, dell’infermiere e degli altri appartenenti alle professioni sanitarie, ancorché distinte, operano sinergicamente per il raggiungimento di un’organizzazione efficiente e non possono essere separate nell’organizzazione del lavoro, con la conseguenza che l’organizzazione del personale infermieristico affidata alla relativa autonoma Dirigenza verrebbe a generare una confusione di ruoli e responsabilità che andrà a discapito del malato, atteso che "il paziente, infatti, pur essendo sotto la responsabilità del medico dell’UO di appartenenza potrebbe non ricevere disposizioni da quest’ultimo ma dal Dirigente delle Professioni sanitarie a prescindere dal medico che lo ha in cura e di cui è responsabile".In sostanza la prevista autonomia delle competenze del personale appartenente all’attività assistenziale se non disciplinata e raccordata concretamente con l’attività clinica verrebbe a pregiudicare l’efficacia della gestione del malato.
La dedotta censura è suscettibile di favorevole esame. Il Collegio sottolinea che non può essere seriamente messo in dubbio che la contestata netta separazione tra attività clinica e attività assistenziale, in assenza di norme che raccordano armonicamente lo svolgimento concreto delle suddette attività, è foriera delle disfunzioni denunciate dall’associazione ricorrente. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l’adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Ad ulteriore conferma, infine, dell’illegittimità della contestata netta separazione tra attività clinica ed attività assistenziale fatta propria dal gravato DCA, risulta conferente quanto disposto dall’art.1, comma 566, della L. n.190/2014, il quale stabilisce che "Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilita’ individuali e di equipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."   Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, il proposto gravame va accolto

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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