Interrogazione e risposta del Governo – Su ingiunzioni di pagamento per omessa presentazione delle dichiarazioni IRAP dei medici di medicina generale

Interrogazione e risposta del Governo –  Su ingiunzioni di pagamento per omessa presentazione delle dichiarazioni IRAP dei medici di medicina generale – Nella interrogazione si rileva che  numerosi medici di medicina generale (MMG) operanti in regime di convenzione con il Sistema sanitario nazionale per un pubblico servizio nelle rispettive regioni italiane di domicilio, si sarebbero visti recapitare dalle direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate ingiunzioni di pagamento per l’omessa presentazione della dichiarazione IRAP, relativa all’assunzione dei "collaboratori di studio"; è evidente come l’assunzione del collaboratore di studio da parte di un elevato numero di MMG sia dettata esclusivamente in funzione di accordi regionali e sia funzionale ad offrire ai cittadini un servizio pubblico migliore e non determini quel quid pluris fonte di aumento del reddito, essenziale ai fini dell’attribuzione dell’imposta IRAP. Si chiede di sapere:se il Ministro in indirizzo intenda o meno dare disposizioni alle Agenzie delle entrate di ogni regione, affinché queste adeguino la propria attività accertativa agli indirizzi giurisprudenziali;se non ritenga opportuno intervenire con specifica disposizione volta a garantire i contribuenti rispetto alle richieste delle agenzie. Nella seduta della Commissione Finanze del Senato del 9.5.17 il vice ministro CASERO osserva che l’esercizio della professione di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale non comporta di per sé l’esclusione dall’ambito applicativo dell’IRAP, che si verifica solo in assenza dei presupposti dell’autonoma organizzazione. Il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, introdotto dall’articolo 1, comma 125, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone infatti che l’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale. In altri termini, lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività da parte del medico, mentre l’esistenza dell’autonoma organizzazione è configurabile, ex adverso, in presenza di elementi che superino lo standard previsto dalla Convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta. Inoltre, in merito alla sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione laddove si riscontri la presenza di un dipendente/collaboratore di studio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 10 maggio 2016, n. 9451, hanno affermato che, al fine di verificare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione in presenza di dipendenti, è " .. necessario accertare in punto di fatto l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l’attività produttiva". Pertanto l’assoggettamento all’IRAP non si verifica automaticamente in presenza di un solo collaboratore/impiegato, ma non si può neppure automaticamente escludere, essendo necessaria una valutazione caso per caso, dal momento che gli specifici parametri qualitativi e quantitativi per definire un’autonoma organizzazione non sono predeterminati. Il Ministero dell’economia e delle finanze è peraltro attualmente impegnato ai fini di una definizione del concetto di autonoma organizzazione con finalità di semplificazione a favore dei liberi professionisti e delle piccole imprese. “La senatrice FASIOLO (PD), intervenendo in replica, si dichiara parzialmente soddisfatta. Giudica eccessivamente complessa la prospettazione presentata dal vice ministro Casero, a fronte del chiaro orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale la situazione specifica dei medici di medicina generale attivi nell’ambito del Servizio sanitario nazionale non ha caratteristiche tali da determinare la sussistenza di un’autonoma organizzazione. Invita pertanto il Governo ad approntare una soluzione normativa idonea a superare l’alto numero di contenziosi riguardanti l’IRAP, destinati in genere a vedere l’Amministrazione finanziaria soccombente. Auspica pertanto che l’attività iniziata presso il Ministero dell’economia e delle finanze cui ha fatto riferimento il rappresentante del Governo abbia in tempi brevi un esito positivo”

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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